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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15277/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce (1) vizio di motivazione e violazione di legge per asserita assenza di elementi indiziari nel periodo temporale contestato (contestazione provvisoria di ruolo di vertice dal giugno 2021 al 13/09/2024, con presunta inesistenza di indizi in quell'arco temporale) e un errore materiale nell'indicazione dell'anno; (2) errata valutazione della gravità indiziaria e della credibilità del collaboratore di giustizia Enrico D'Ambrosio (dichiarazioni de relato, assenza di contatto diretto, D'Ambrosio non indagato per associazione mafiosa) e diversa interpretazione delle captazioni telefoniche rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente confutato le censure: l'errata indicazione dell'anno nella ordinanza genetica è stata qualificata come mero errore materiale (la corretta indicazione risultava essere giugno 2023 - settembre 2024) e il quadro indiziario è stato valutato nel suo complesso (sentenze passate in giudicato, plurime dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni), idoneo a sostenere la gravità indiziaria in ordine al ruolo apicale attribuito al ricorrente nell'articolazione camorristica "Amato-Pagano". La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito rivedere il merito delle valutazioni di fatto salvi i casi di manifesta illogicità). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'associazione di tipo mafioso è stata valutata come reato complesso e permanente coprente un arco temporale esteso; in fase cautelare è sufficiente una descrizione sommaria e degli elementi strutturali della fattispecie per delineare le linee esterne del fatto, non necessariamente la precisa indicazione temporale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale la funzione di riesame delle misure cautelari; la decisione del tribunale del riesame è suscettibile di sindacato di legittimità limitato alla verifica della adeguatezza della motivazione e della congruità logico-giuridica della valutazione degli indizi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)

    Richiamato quale parametro di censura in cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte segnala che tali censure non possono trasformarsi in un sindacato di merito sulla valutazione delle risultanze probatorie quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e non manifestamente illogica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter

    Impone l'obbligo di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi allo stato cautelare del detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità (Corte di Cassazione) il sindacato sulla decisione del tribunale del riesame è limitato: non è ammesso un nuovo esame meramente valutativo delle risultanze probatorie, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Gli errori materiali nelle ordinanze cautelari (es. indicazione errata dell'anno) possono essere considerati inerti se il contenuto complessivo del provvedimento consente di ricostruire correttamente il periodo contestato.
  • Nelle misure cautelari per reati associativi (art. 416-bis) è rilevante la valutazione complessiva e cumulativa degli elementi (sentenze passate in giudicato, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni); la mancata corrispondenza temporale puntuale non elimina automaticamente la gravità indiziaria quando si tratta di reato permanente o protratto.
  • La credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono valutate dal giudice di merito; in Cassazione vanno contestate solo se emerge una manifesta illogicità o un difetto giuridico nella valutazione (ad es. uso di criteri inaccettabili).
  • Le intercettazioni e il contesto comunicativo richiedono una valutazione interpretativa (contesto, riferimenti personali) che rimane prerogativa del giudice di merito; la diversa interpretazione in sede di cassazione è ammissibile solo se quella del giudice è manifestamente illogica.
  • Per impugnare con efficacia una misura cautelare in casi analoghi è utile: 1) dimostrare concretamente l'assenza di collegamenti essenziali con il fatto contestato nel periodo rilevante; 2) evidenziare specifici profili di illogicità o di violazione di legge nella motivazione del giudice di merito; 3) segnalare eventuali vizi procedurali o probatori gravi (es. manipolazione delle intercettazioni, palese contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori).
  • La strategia difensiva che si limiti a proporre una diversa lettura di singoli elementi probatori senza inquadrare il complesso delle risultanze processuali difficilmente avrà successo in Cassazione.

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