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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18202/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto la responsabilità del Ruggiero per il rinvenimento, in un deposito vicino alla sua abitazione, di 11 panetti di hashish per complessivi 8,525 kg (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e erronea esclusione dell'affidabilità della dichiarazione autoaccusatoria di Salvatore Spina, sostenendo che il deposito era accessibile ad altri (doppio accesso, assenza di chiusure, presenza di oggetti e una motocicletta non riconducibili al Ruggiero) e quindi non esclusivo del ricorrente; 2) illegittima confisca di rilevanti somme di denaro rinvenute in casa, asseritamente provento lecito di risparmi e pensioni della madre e di redditi della convivente, con documentazione probatoria non valutata; 3) vizio della motivazione rispetto all'aumento di pena di due anni dovuto alla continuazione con precedente reato.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative all'attendibilità delle prove e alla ricostruzione dei fatti costituiscano valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità, posto che la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua e razionale nel ritenere non credibile l'autoaccusa dello Spina (mancanza di riscontri sull'acquisto del consistente carico di droga, incongruenze nella dichiarazione, esigenza di rapporto fiduciario per detenzioni di tale entità). Sulla provenienza del denaro la Corte ha osservato che la doglianza era priva di interesse in quanto il ricorrente asseriva che il denaro fosse di terzi; comunque il giudice di merito aveva ritenuto la somma sproporzionata rispetto ai redditi leciti. L'aumento di pena per continuazione (due anni) è stato ritenuto motivato e congruo. Esito pratico: confermata la riforma d'appello che aveva inflitto la pena di anni 7 di reclusione e multa di euro 22.000 in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma applicata per la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la condotta è stata ritenuta integrata dal consistente quantitativo di hashish rinvenuto (oltre 8 kg), giustificando l'imputazione e le misure sanzionatorie

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U.)

    Sez. U, 13/12/1995, Clarke; Sez. U, 25/11/1995, Facchini (richiamate)

    Principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità delle fonti e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo nei termini della congruità e della logicità dell'iter argomentativo, non riformando le valutazioni di fatto

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti è prerogativa del giudice di merito: in Cassazione sono ammissibili solo censure di diritto o di motivazione che evidenzino carenze logico-giuridiche, non una diversa rivalutazione delle prove
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie di terzi possono essere ritenute inattendibili se prive di riscontro fattuale o se non spiegano modalità e mezzi di acquisizione di ingenti quantitativi di stupefacente
  • La mera presenza di oggetti riconducibili ad altre persone nel luogo di custodia non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato se esistono altri elementi indiziari che collegano il reato al medesimo
  • Per contestare con successo la confisca o l'applicazione di somme, è necessario dimostrare in modo concreto e documentato l'effettiva titolarità e la lecita provenienza del denaro; se il denaro è rivendicato come appartenente a terzi, la doglianza può essere priva di interesse processuale
  • L'aumento di pena in caso di continuazione è sindacabile in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o di applicazione delle norme di calcolo della pena; una motivazione congrua del giudice di merito rende la statuizione insindacabile
  • In difesa preventiva, raccogliere e conservare documentazione che provi l'accesso esclusivo a locali, la titolarità degli oggetti rinvenuti e la provenienza lecita di somme (libretti, cedolini, bonifici, ricevute) è fondamentale per contrastare conclusioni indiziarie

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