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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00263/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era non specifico e meramente apparente, risolvendosi in una pedissequa reiterazione delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 5 giugno 2024 lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La Corte di cassazione rileva però che l'unico motivo di ricorso si limita a riproporre, senza un'effettiva confutazione della motivazione di merito, le deduzioni già formulate in appello e già respinte dalla corte territoriale, la quale aveva escluso un trattamento più favorevole della circostanza attenuante in considerazione della rilevanza causale della recidiva nella commissione del reato e del suo significato di maggiore pericolosità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era oggetto della richiesta difensiva; la Corte richiama il diniego già espresso in appello e non ravvisa una critica specifica idonea a superarlo.

  • recidiva reiterata specifica infraquinquennale

    È valorizzata come elemento ostativo a un giudizio di prevalenza dell'attenuante, in ragione della sua rilevanza causale nel reato e della maggiore pericolosità dell'imputato.

  • Cassa delle ammende

    È disposto il pagamento della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: non assolve alla funzione critica richiesta dall'impugnazione una doglianza meramente apparente o assertiva, priva di autonoma confutazione della decisione di merito.
  • Nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva, la corte di merito può attribuire rilievo alla concreta incidenza della recidiva sulla commissione del reato e al suo significato prognostico di maggiore pericolosità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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