Sentenza n. 9579/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del Decreto Ministeriale emesso in data -OMISSIS- dal Ministro dell'Interno con cui è stata respinta l'istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione amministrativa della sua integrazione nella comunità nazionale e, in particolare, la rilevanza attribuita a pregiudizi di carattere penale e a una segnalazione di polizia relativa ai reati di truffa e appropriazione indebita. Il ricorrente sosteneva, secondo quanto ricavabile dalla motivazione della sentenza, l’illegittimità del diniego; l’Amministrazione ha difeso il provvedimento richiamando gli elementi acquisiti tramite l’informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri e il parere contrario della Prefettura. Il provvedimento impugnato aveva inoltre considerato che l’eventuale remissione della querela, pur impedendo la comminazione della pena, non escludeva l’antigiuridicità della condotta né la sua rilevanza ai fini della valutazione di affidabilità e integrazione. Le censure sono state esaminate alla luce dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni altamente discrezionali in materia di cittadinanza, con riferimento alla sufficienza dell’istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca un provvedimento discrezionale, poiché l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza può essere concessa. La valutazione amministrativa deve riguardare il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, tenendo conto, tra gli altri elementi, dell’assenza di precedenti o pregiudizi penali, della disponibilità di redditi sufficienti, della condotta di vita, dell’integrazione sociale e del rispetto dei valori di convivenza civile. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale fondata sulla segnalazione di polizia per truffa e appropriazione indebita, sull’informativa dei Carabinieri e sul parere contrario della Prefettura. Ha considerato adeguata la motivazione, anche mediante rinvio all’avviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e ha ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi, nonché rispettati i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il sindacato giudiziale non può sostituire la valutazione dell’Amministrazione con una propria valutazione di merito, ma deve limitarsi al controllo dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e dell’assenza di illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà o difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinato alla valutazione dell’inserimento dell’istante nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento può motivare anche mediante rinvio agli elementi già rappresentati nell’avviso di preavviso di rigetto, purché la motivazione complessiva sia adeguata.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, poiché l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza “può” essere concessa; il possesso dei requisiti temporali o formali non determina quindi automaticamente l’accoglimento dell’istanza.
- Nel valutare la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può considerare l’assenza di precedenti o pregiudizi penali, la condotta di vita, l’integrazione sociale, il rispetto delle leggi e dei valori di convivenza civile, nonché la capacità di inserimento stabile nella comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni altamente discrezionali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione; non può estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa di merito.
- La remissione della querela o l’assenza di una condanna penale non impediscono, di per sé, all’Amministrazione di valutare la condotta oggetto della segnalazione ai fini dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente, quando la motivazione chiarisca la rilevanza della condotta sul piano dell’osservanza delle regole di convivenza civile.
- Il diniego di cittadinanza è legittimo quando l’Amministrazione esponga in modo adeguato gli elementi istruttori e motivi, anche mediante richiamo al preavviso di rigetto, perché tali elementi denotano una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e la decisione risulti non manifestamente illogica, ragionevole e proporzionata.
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