Cassazione Civile, Sentenza n. 2933/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c) e d) della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e delle norme fallimentari (art. 95 e art. 98 L. fall.), sostenendo che la sentenza del Tribunale di Parma di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo si era limitata a sciogliere la riserva sulla produzione documentale già ammessa con decreto dal giudice delegato e non aveva quindi operato alcun accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne sarebbe dovuta conseguire l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (lett. d) e non in misura proporzionale dell'1% (lett. c). La ricorrente sosteneva inoltre, alla luce della disciplina previgente (art. 98 I.f. ante riforma), che il decreto del giudice delegato aveva già formato giudicato sulla sussistenza del credito e l'opposizione poteva avere solo funzione meramente documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza resa in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, che ammette definitivamente il credito precedentemente ammesso "con riserva", costituisce pronuncia di cognizione che accerta l'esistenza ed efficacia del credito nei confronti della procedura concorsuale; tale accertamento rientra nella nozione di "accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" di cui all'art. 8, lett. c) della Tariffa e pertanto va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (1%). La Corte ha inoltre precisato che l'ammissione con riserva ha natura di prenotazione e non esclude il controllo in contraddittorio sul merito del credito; la circostanza che la riserva sia stata sciolta con accordo tra le parti conferma che la sentenza ha avuto ad oggetto l'an e il quantum del credito. Per la novità della questione le spese di giudizio sono compensate in parte.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 8, lett. c)
testo normativo richiamato nella sentenza
Le pronunce dell'autorità giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale (anche se in sede di opposizione allo stato passivo) sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale (1%)
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 8, lett. d)
testo normativo richiamato nella sentenza
Gli atti giudiziari che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono assoggettati all'imposta in misura fissa; la Corte distingue i casi in cui la sentenza modifica solo la qualifica del credito (es. attribuzione di privilegio) da quelli in cui accerta l'esistenza/economicità del credito
Legge fallimentare (l. 16 marzo 1942 n. 267), art. 95
richiamato nel testo nella versione anteriore alla modifica del d.lgs. n. 5/2006
Prevede l'ammissione al passivo con riserva per crediti condizionali o non documentati; tale ammissione ha natura cautelare/di prenotazione e non impedisce il successivo controllo nel giudizio di opposizione
Legge fallimentare, art. 98 (versione anteriore alla riforma del 2006)
Attribuiva legittimazione all'opposizione allo stato passivo ai creditori ammessi con riserva; la Cassazione interpreta l'opposizione come strumento necessario a sciogliere la riserva e a permettere il controllo in contraddittorio sull'idoneità della documentazione e, potenzialmente, sull'esistenza del credito
Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2017
La pronuncia di illegittimità costituzionale riguarda l'applicazione della tariffa in casi specifici (crediti derivanti da operazioni soggette a IVA), ma la Corte di Cassazione ritiene questa pronuncia non applicabile nel caso concreto, che riguarda la natura della sentenza di opposizione allo stato passivo
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato in relazione al contributo unificato
Norma amministrativa sul contributo unificato; la Corte dispone l'ulteriore pagamento previsto in caso di rigetto del ricorso, riconoscendo l'obbligo del versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- Quando una sentenza di opposizione allo stato passivo ammette definitivamente un credito precedentemente ammesso "con riserva", essa è generalmente qualificata come pronuncia che accerta un diritto a contenuto patrimoniale e quindi soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (1%).
- L'ammissione al passivo con riserva ha natura di prenotazione cautelare: non vincola il giudice dell'opposizione che è chiamato a valutare la regolarità e l'idoneità della documentazione prodotta, anche in contraddittorio con gli altri soggetti della procedura.
- Se la decisione contestata incide solo sulla qualità del credito (per esempio riconoscimento di privilegio) senza modificare l'ammontare o il titolo, è possibile l'applicazione dell'imposta in misura fissa; occorre valutare caso per caso se la sentenza abbia realmente accertato l'an e/o il quantum del credito.
- La distinzione pratica rilevante ai fini dell'imposta di registro è se la pronuncia contiene un accertamento di natura sostanziale sul credito (favorisce l'applicazione proporzionale) oppure si limita ad aspetti formali/qualificatori rispetto ad un credito già determinato (può comportare imposta fissa).
- In procedura concorsuale è necessario valutare la motivazione della riserva e il contenuto dell'esito dell'opposizione: accordi tra le parti o decisioni che risolvono questioni probatorie rilevanti indicano che la sentenza ha efficacia sostanziale sul credito.
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