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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2927/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa ad avvisi di accertamento per l'esercizio 2004 (IRES, IRAP, IVA e sanzioni) con cui lUfficio ha disconosciuto gli effetti fiscali di una scissione parziale ritenuta abusiva e ha recuperato maggiori ritenute sugli interessi di un prestito obbligazionario per mancata prova del beneficiario effettivo. La contribuente ha dedotto violazioni procedurali, in particolare della disciplina del contraddittorio preventivo prevista dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 (comma quarto e quinto e sesto comma nel secondo procedimento) e ha indicato il socio Groengrond SA quale beneficiario effettivo degli interessi; inoltre si sono svolti giudizi relativi anche alla cartella emessa a titolo di iscrizione provvisoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato les t i n z i o n e del giudizio n. 4621/2012 R.G. per cessazione della materia del contendere atteso che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; per effetto di tale definizione e della regolarità accertata dallUfficio, e considerata lidentità dellatto impositivo, è stata dichiarata cessata la materia del contendere anche nel giudizio n. 20003/2013 R.G. (relativo alla cartella). Le spese del primo giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; le spese del secondo giudizio sono integralmente compensate. Non è stata pronunciata una decisione sul merito delle questioni fiscali sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi quarto, quinto e sesto

    Disciplina il contraddittorio preventivo dell'Ufficio prima di operare rettifiche su operazioni sospette; la CTR aveva ravvisato violazione degli obblighi procedurali, ma la Cassazione non si e` pronunciata sul merito per estinzione del giudizio

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Norma sulla definizione agevolata che, una volta perfezionata dalla contribuente e riconosciuta dall'Ufficio, determina lestinzione della controversia giudiziale relativa agli atti definiti

  • art. 46, terzo comma, d.lgs. 546/1992

    Prevede che in caso di estinzione del giudizio per definizione la condanna delle spese segue le regole indicate; qui la Corte ha disposto che le spese del primo giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate

  • art. 15 d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata nelle doglianze dellUfficio sul procedimento di riscossione (oggetto del ricorso n. 20003/2013); la Corte non ha deciso sul merito per estinzione della materia del contendere

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Raggruppamento delle censure dedotte (omessa o insufficiente motivazione, violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento); la Corte dCassazione ha esaminato le questioni ma ha dichiarato l'estinzione per definizione agevolata prima di decidere i motivi nel merito

  • art. 62 e art. 68 d.lgs. 546/1992; art. 53 d.lgs. 546/1992

    Norme processuali richiamate dallEquitalia come motivo incidentale circa il giudicato e lammissibilita` dellappello; la Corte non ha risolto tali questioni nel merito a causa della cessazione della materia del contendere

  • art. 115 c.p.c. e art. 100 c.p.c.; artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.

    Norme processuali e sostanziali richiamate nelle deduzioni: la Corte non ha statuito sul loro concreto impatto per via dellestinzione

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dallart. 6 d.l. 119/2018, se regolarmente perfezionata e riconosciuta dallUfficio, estingue la controversia relativa agli atti definiti e fa venir meno lipotesi di giudizio anche sulle azioni di riscossione connesse.
  • Quando la definizione riguarda limposta determinata con un atto impositivo, qualsiasi cartella di pagamento emessa a titolo di iscrizione provvisoria relativa allo stesso atto perde di interesse e il giudice puo` dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere non comporta decisione di merito sulle questioni sostanziali (ad es. sulla corretta applicazione dellart. 37-bis o sullidentificazione del beneficiario effettivo).
  • Sul piano procedurale, la corretta documentazione dellavvio del contraddittorio ai sensi dellart. 37-bis e la prova di aver compiuto il necessario confronto con lUfficio sono elementi rilevanti per difendersi da contestazioni sulla simulazione o abuso; la mancata prova puo` essere determinante, ma qui il merito non e` stato deciso per estinzione.
  • In casi analoghi, prima di promuovere ulteriori gradi di giudizio, valutare lopportunita` di definizione agevolata: puo` risolvere rapidamente il contenzioso ma comporta il pagamento concordato e lintegrale rinunzia alle questioni sottese.

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