Cassazione Civile, Ordinanza n. 38938/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un impianto eolico. La società contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso; la decisione era stata poi confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015. Secondo l’Amministrazione, la torre eolica non avrebbe dovuto essere esclusa dalla stima diretta della rendita catastale, dovendo invece essere considerata tra le costruzioni rilevanti ai fini catastali. La società resistente ha replicato anche eccependo il giudicato esterno, sostenendo che su questioni analoghe tra le stesse parti vi fossero già pronunce di questa Corte. La Cassazione ha affrontato preliminarmente tale eccezione e l’ha ritenuta infondata, osservando che l’accertamento sulla natura della torre eolica è un giudizio di merito dipendente dalla concreta funzione del bene nel singolo impianto. Nel merito ha poi ritenuto infondato il ricorso, affermando che la norma del 2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre eolica, quando svolga funzione strumentale e essenziale al processo di produzione di energia, rientra in tale esclusione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non fondato sia il profilo relativo al preteso giudicato esterno, sia il motivo di violazione di legge. Ha confermato l’impostazione del giudice di merito, che aveva qualificato la torre eolica come componente strumentale al processo produttivo dell’aerogeneratore e quindi esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015. La Corte ha inoltre valorizzato una motivazione di merito ritenuta esaustiva sulla funzione della torre nel sistema produttivo e sulla sua integrazione con rotore e navicella. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
«a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»
La Corte interpreta la norma nel senso che dalla stima catastale vanno esclusi gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi o strutturalmente connessi al fabbricato, quando non apportino una residua utilità al bene al di fuori del processo produttivo stesso.
«La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc»
La disposizione è richiamata solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali o particolari, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente infisso al suolo e bene mobile, ma tra componenti che caratterizzano l’immobile e componenti che sono funzionali al processo produttivo.
- L’art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che risultino funzionali allo specifico processo produttivo, anche se integrati o connessi strutturalmente al fabbricato.
- La qualificazione di un elemento come costruzione rilevante o come componente impiantistica esclusa dalla stima richiede un accertamento di merito sulla concreta funzione svolta nel singolo impianto.
- In presenza di un componente che svolga una funzione essenziale e strumentale al funzionamento dell’impianto produttivo, esso può essere sottratto alla stima catastale anche se presenta una funzione statica o strutturale di supporto.
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