Cassazione Civile, Ordinanza n. 12502/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, avvenuta a seguito di conciliazione extraprocessuale della controversia, e ha dichiarato il giudizio estinto. Le spese sono state compensate, in considerazione della causa che ha determinato l'estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello contro il diniego di rimborso della tassa di ancoraggio versata per il periodo 26 maggio 2009 - 29 maggio 2014. La CTR aveva ritenuto: carente la legittimazione passiva dell'Agenzia, limitata alla riscossione; carente la legittimazione passiva dell'autorità portuale, quale mera beneficiaria; inammissibile il ricorso introduttivo perché diretto contro un atto assimilabile a diniego di autotutela e non a diniego di rimborso impugnabile; infondate, comunque, le doglianze sul contrasto tra disciplina interna della maggiorazione della tassa per navi oltre 350 tonnellate dirette da/provenienti da Paesi extra UE e diritto UE. La ricorrente proponeva cinque motivi e chiedeva in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nelle more depositava però atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori, dando atto di una conciliazione extraprocessuale.
Norme richiamate
viene richiamato dalla sentenza impugnata per affermare che il diniego di rimborso rientrerebbe tra gli atti impugnabili nel processo tributario, in contrapposizione alla qualificazione del provvedimento come diniego di autotutela
è evocato con riferimento al catalogo degli atti impugnabili nel contenzioso tributario
normativa interna disciplinante la tassa di ancoraggio
la CTR riteneva non sussistente un contrasto con il diritto dell'Unione sulla maggiorazione applicata alle navi oltre 350 tonnellate dirette a o provenienti da Paesi extra UE
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita ritualmente atto di rinuncia al ricorso, con riferimento a una conciliazione extraprocessuale della controversia, il giudizio di cassazione si estingue.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione transattiva della lite, la Corte può compensare le spese in ragione della causa che ha determinato l'evento estintivo.
- La qualificazione dell'atto impugnato come diniego di rimborso o come diniego di autotutela incide sull'ammissibilità del ricorso nel processo tributario, poiché solo gli atti rientranti nel catalogo legale sono impugnabili.
- Nel contenzioso tributario, la verifica della legittimazione passiva va effettuata in relazione al ruolo concretamente svolto dall'ente rispetto al tributo, distinguendo tra soggetto riscuotitore e soggetto beneficiario del prelievo.
Come è indicizzato
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