Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12502/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, avvenuta a seguito di conciliazione extraprocessuale della controversia, e ha dichiarato il giudizio estinto. Le spese sono state compensate, in considerazione della causa che ha determinato l'estinzione del processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello contro il diniego di rimborso della tassa di ancoraggio versata per il periodo 26 maggio 2009 - 29 maggio 2014. La CTR aveva ritenuto: carente la legittimazione passiva dell'Agenzia, limitata alla riscossione; carente la legittimazione passiva dell'autorità portuale, quale mera beneficiaria; inammissibile il ricorso introduttivo perché diretto contro un atto assimilabile a diniego di autotutela e non a diniego di rimborso impugnabile; infondate, comunque, le doglianze sul contrasto tra disciplina interna della maggiorazione della tassa per navi oltre 350 tonnellate dirette da/provenienti da Paesi extra UE e diritto UE. La ricorrente proponeva cinque motivi e chiedeva in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nelle more depositava però atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori, dando atto di una conciliazione extraprocessuale.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    viene richiamato dalla sentenza impugnata per affermare che il diniego di rimborso rientrerebbe tra gli atti impugnabili nel processo tributario, in contrapposizione alla qualificazione del provvedimento come diniego di autotutela

  • d.lgs. 546/1992

    è evocato con riferimento al catalogo degli atti impugnabili nel contenzioso tributario

  • normativa interna disciplinante la tassa di ancoraggio

    la CTR riteneva non sussistente un contrasto con il diritto dell'Unione sulla maggiorazione applicata alle navi oltre 350 tonnellate dirette a o provenienti da Paesi extra UE

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deposita ritualmente atto di rinuncia al ricorso, con riferimento a una conciliazione extraprocessuale della controversia, il giudizio di cassazione si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione transattiva della lite, la Corte può compensare le spese in ragione della causa che ha determinato l'evento estintivo.
  • La qualificazione dell'atto impugnato come diniego di rimborso o come diniego di autotutela incide sull'ammissibilità del ricorso nel processo tributario, poiché solo gli atti rientranti nel catalogo legale sono impugnabili.
  • Nel contenzioso tributario, la verifica della legittimazione passiva va effettuata in relazione al ruolo concretamente svolto dall'ente rispetto al tributo, distinguendo tra soggetto riscuotitore e soggetto beneficiario del prelievo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.