Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11172/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 26/10/2022 che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia (12/04/2021) confermante la condanna, in relazione a reati in materia di stupefacenti, già pronunciata con sentenza abbreviata del GUP. Il ricorrente deduce: 1) errore di fatto per la presunta omissione della discussione del difensore in primo grado e il conseguente pregiudizio; 2) errore circa la qualificazione investigativa, sostenendo che si sia fatto ricorso a pedinamento elettronico/GPS senza provvedimento giudiziario e che ciò avrebbe invalidato prove (annotazioni, intercettazioni); 3) mancata valutazione dell'assenza di identificazione dell'imputato e insufficienza delle annotazioni di servizio per provare percorso/consegna/nascondiglio; 4) incongruenze tra capo di imputazione, motivazione e dispositivo (date e contestazioni).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i rilievi proposti non rientrano nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p., che tutela soltanto l'errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti, e non le valutazioni di merito o errori di giudizio. Sul punto della mancata discussione il ricorrente non ha provato l'effettivo pregiudizio né indicato i verbali che lo dimostrerebbero; le censure sulla natura del pedinamento e sulla consistenza delle annotazioni sono valutazioni probatorie riconducibili a sindacato di merito e quindi non ammissibili con il rimedio invocato; l'ultima censura è mera riproposizione di questioni già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario limitato agli errori di fatto di natura percettiva commessi dalla Corte di cassazione nella lettura degli atti interni; non è volto a correggere valutazioni di merito o errori logico-giudiziali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di addebitare al ricorrente le spese del procedimento e prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata per il principio secondo cui non sempre l'inammissibilità comporta l'addebito se non c'è colpa; la Corte ha valutato che, nel caso concreto, non sussistono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 47316/2017; Sez. U, n.16103/2002; altre pronunce citate)

    Precedenti che precisano i confini dell'art. 625-bis: distinguono l'errore di fatto (percettivo) dall'errore di giudizio e ribadiscono l'improcedibilità del sindacato sulle valutazioni probatorie con il rimedio previsto.

Massime di principio

  • Il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p. è appropriato solo per errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione; non può essere usato per contestare valutazioni sul compendio probatorio o deduzioni logiche della Corte.
  • Per far valere una presunta violazione legata alla mancata assistenza o discussione del difensore è necessario allegare e documentare il concreto pregiudizio subito e indicare con precisione gli atti/verbali che lo comprovano.
  • Questioni tecniche sull'utilizzo di prove (es. natura del pedinamento, uso di GPS, annotazioni di polizia, intercettazioni) rientrano tipicamente nella valutazione di merito e vanno impugnate con i mezzi ordinari; non sono rimediabili come errore di fatto in Cassazione salvo chiara svista percettiva nei documenti.
  • La riproposizione generica di doglianze già esaminate dalla Corte di cassazione non è sufficiente: il ricorso deve evidenziare un errore percettivo concreto e specifico per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.