Cassazione Penale, Sentenza n. 11172/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 26/10/2022 che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia (12/04/2021) confermante la condanna, in relazione a reati in materia di stupefacenti, già pronunciata con sentenza abbreviata del GUP. Il ricorrente deduce: 1) errore di fatto per la presunta omissione della discussione del difensore in primo grado e il conseguente pregiudizio; 2) errore circa la qualificazione investigativa, sostenendo che si sia fatto ricorso a pedinamento elettronico/GPS senza provvedimento giudiziario e che ciò avrebbe invalidato prove (annotazioni, intercettazioni); 3) mancata valutazione dell'assenza di identificazione dell'imputato e insufficienza delle annotazioni di servizio per provare percorso/consegna/nascondiglio; 4) incongruenze tra capo di imputazione, motivazione e dispositivo (date e contestazioni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i rilievi proposti non rientrano nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p., che tutela soltanto l'errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti, e non le valutazioni di merito o errori di giudizio. Sul punto della mancata discussione il ricorrente non ha provato l'effettivo pregiudizio né indicato i verbali che lo dimostrerebbero; le censure sulla natura del pedinamento e sulla consistenza delle annotazioni sono valutazioni probatorie riconducibili a sindacato di merito e quindi non ammissibili con il rimedio invocato; l'ultima censura è mera riproposizione di questioni già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio straordinario limitato agli errori di fatto di natura percettiva commessi dalla Corte di cassazione nella lettura degli atti interni; non è volto a correggere valutazioni di merito o errori logico-giudiziali.
Consente di addebitare al ricorrente le spese del procedimento e prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata per il principio secondo cui non sempre l'inammissibilità comporta l'addebito se non c'è colpa; la Corte ha valutato che, nel caso concreto, non sussistono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 47316/2017; Sez. U, n.16103/2002; altre pronunce citate)
Precedenti che precisano i confini dell'art. 625-bis: distinguono l'errore di fatto (percettivo) dall'errore di giudizio e ribadiscono l'improcedibilità del sindacato sulle valutazioni probatorie con il rimedio previsto.
Massime di principio
- Il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p. è appropriato solo per errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione; non può essere usato per contestare valutazioni sul compendio probatorio o deduzioni logiche della Corte.
- Per far valere una presunta violazione legata alla mancata assistenza o discussione del difensore è necessario allegare e documentare il concreto pregiudizio subito e indicare con precisione gli atti/verbali che lo comprovano.
- Questioni tecniche sull'utilizzo di prove (es. natura del pedinamento, uso di GPS, annotazioni di polizia, intercettazioni) rientrano tipicamente nella valutazione di merito e vanno impugnate con i mezzi ordinari; non sono rimediabili come errore di fatto in Cassazione salvo chiara svista percettiva nei documenti.
- La riproposizione generica di doglianze già esaminate dalla Corte di cassazione non è sufficiente: il ricorso deve evidenziare un errore percettivo concreto e specifico per evitare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11107/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11109/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11110/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11111/2024 del 18/03/2024
- Sentenza penale · 18 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11113/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →