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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19766/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo deduceva l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte ha rilevato che la censura era generica: il difensore non indicava elementi specifici e non si confrontava con le valutazioni di merito già svolte dai giudici di primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indica il reato per il quale era intervenuta la condanna impugnata, ossia l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta invocata in modo specifico e autosufficiente, perché il motivo di ricorso era generico e non confrontato con le motivazioni di merito.

Massime di principio

  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in sede di legittimità deve essere sorretta da censure specifiche e da un concreto confronto con la motivazione delle decisioni di merito; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione che non indica elementi fattuali specifici e non si misura con gli apprezzamenti di merito già compiuti dai giudici di primo e secondo grado è inammissibile per genericità del motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito processuale comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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