Cassazione Penale, Ordinanza n. 19165/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile per i reati ascritti e aveva confermato il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze. Nel ricorso sono stati però riproposti in modo sostanzialmente pedissequo profili di censura già esaminati e disattesi dalla decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel caso di soggetto con capacità diminuita, la valutazione della colpevolezza va compiuta con gli stessi criteri applicabili al soggetto pienamente capace, poiché il vizio parziale di mente non è incompatibile con l'elemento psicologico del reato e residua comunque la capacità di intendere e di volere. Ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamato indirettamente il tema della capacità di intendere e di volere, residua anche nel caso di imputabilità diminuita, ai fini della valutazione della colpevolezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello e già specificamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche adeguate, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di capacità di intendere e di volere solo diminuita, l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato segue i medesimi criteri applicabili al soggetto pienamente capace, poiché il vizio parziale di mente non esclude di per sé dolo o colpa.
- La parziale infermità mentale non è incompatibile con la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, residuando comunque una capacità di autodeterminazione giuridicamente rilevante.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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