Sentenza del 11/11/2015 n. 23031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento fiscale relativo all'anno 2003, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA, fondato sull'applicazione di una percentuale di ricarico del 20%. La società sosteneva che tale percentuale derivasse da un documento extracontabile o da un tabulato non allegato al processo verbale di constatazione e non presente agli atti. L'Agenzia delle entrate ha contestato questa ricostruzione, affermando che la percentuale era stata concordata in contraddittorio con l'amministratore della società e risultava dal processo verbale sottoscritto senza riserve. Ha inoltre denunciato che la Commissione tributaria regionale avesse omesso di esaminare tale fatto decisivo e avesse motivato la propria decisione con un mero rinvio alle valutazioni della Guardia di finanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato il fatto decisivo dell'accettazione della percentuale di ricarico del 20% da parte dell'amministratore della società. Il processo verbale sottoscritto senza riserve è stato considerato atto fidefacente quanto alle operazioni compiute e alle dichiarazioni rese in presenza dei verbalizzanti; l'accettazione della percentuale può costituire confessione stragiudiziale idonea a legittimare l'accertamento. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'entità delle imposte dovute, ma l'esito processuale è stato favorevole all'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico decisivo: l'accordo sulla percentuale di ricarico risultante dal processo verbale sottoscritto dall'amministratore.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c.
La Corte ha distinto il vizio motivazionale dall'error in procedendo derivante dall'omessa pronuncia. Nel caso concreto non vi era completa omissione di un provvedimento o violazione dell'art. 112 c.p.c., ma mancato esame di fatti decisivi.
La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni delle parti. Secondo la Corte, non è stata violata perché la Commissione regionale aveva comunque pronunciato, sebbene con motivazione insufficiente per l'omesso esame di un fatto decisivo.
Cass. n. 5628/1990 e n. 1286/2004
L'accettazione da parte del contribuente, in contraddittorio con i verificatori, di una determinata percentuale di ricarico può essere valutata come confessione stragiudiziale risultante dal processo verbale sottoscritto e può legittimare l'accertamento.
Cass. n. 28316/2005, n. 9320/2003 e n. 7964/1999
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società possono costituire prova diretta del maggior imponibile accertato, senza necessità di ulteriori riscontri, quando siano idoneamente documentate.
Massime di principio
- La sottoscrizione senza riserve di un processo verbale di constatazione può attribuire particolare valore probatorio alle dichiarazioni e agli accordi riportati, soprattutto quanto ai fatti avvenuti alla presenza dei verificatori.
- Se il contribuente accetta in contraddittorio una percentuale di ricarico o un criterio di ricostruzione dei ricavi, tale accettazione può essere utilizzata dall'amministrazione finanziaria come confessione stragiudiziale e fondare l'accertamento.
- Il giudice tributario deve esaminare tutti i fatti storici decisivi e discussi dalle parti; l'omesso esame di un elemento potenzialmente idoneo a cambiare l'esito della controversia può comportare la cassazione della sentenza.
- La contestazione dell'assenza o dell'inutilizzabilità di un documento non è necessariamente decisiva se l'accertamento risulta fondato anche su dichiarazioni o accordi formalizzati nel processo verbale sottoscritto.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva conferma dell'accertamento: il giudice del rinvio dovrà valutare nuovamente il merito considerando il fatto indicato dalla Corte e decidere anche sulle spese.
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