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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29165/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

Con istanza depositata dopo il deposito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 7732/2025, le parti ricorrenti hanno dedotto la presenza di un errore materiale nel dispositivo di quella decisione. In particolare, l’ordinanza aveva disposto la cassazione di due sentenze della Corte d’appello di Lecce impugnate con un unico ricorso, ma nel dispositivo aveva ripetuto per due volte il riferimento alla sola sentenza non definitiva. Le istanti hanno chiesto la correzione del testo per rendere coerente il dispositivo con la motivazione, dalla quale emergeva che la cassazione riguardava sia la sentenza non definitiva n. 1125/2018 sia la sentenza definitiva n. 582/2020. La Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio e ha proceduto alla correzione d’ufficio dell’errore materiale.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 7732/2025. Ha precisato che la formula corretta è quella secondo cui la Corte "cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella definitiva", anziché il testo erroneo che ripeteva la sola sentenza non definitiva. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata sull’originale dell’ordinanza corretta. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato ritenuto titolo sufficiente per procedere alla rettifica del dispositivo.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali, in combinazione con l’art. 391-bis c.p.c.

Massime di principio

  • L’errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile quando il contenuto della motivazione consente di individuare con evidenza la reale volontà decisoria.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. la Corte può provvedere anche d’ufficio quando ricorrano i presupposti oggettivi della discordanza tra dispositivo e motivazione.
  • Nel giudizio di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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