Cassazione Penale, Ordinanza n. 13710/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo, con due motivi, vizi di motivazione e violazione di legge. Il primo motivo riguardava l'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella recepita dai giudici di merito. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dalla decisione emerge che la condotta contestata consisteva in una fuga con guida spericolata, in pieno giorno e nel centro cittadino, a forte velocità e con andamento ondivago, tale da porre in pericolo l'incolumità di pedoni, utenti della strada e degli inseguitori, in occasione di un intervento di agenti di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto a prospettare un diverso svolgimento dei fatti, in contrasto con la valutazione di merito che aveva logicamente valorizzato la condotta di fuga pericolosa e la concreta messa in pericolo dell'incolumità pubblica e degli inseguitori. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che, alla data del fatto, l'art. 131-bis escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. quando commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il delitto la condotta di fuga con guida spericolata che, in concreto, ostacola l'attività degli operanti e pone in pericolo l'incolumità di terzi e degli inseguitori.
Alla data del fatto non era applicabile la particolare tenuità del fatto nei reati di cui all'art. 337 c.p. commessi nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si risolve nella mera proposta di una lettura alternativa dei fatti, quando la ricostruzione della Corte di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente, è manifestamente infondato.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., la resistenza può essere integrata anche da una fuga realizzata con modalità di guida concretamente pericolose, se la condotta ostacola l'intervento degli operanti e mette in pericolo l'incolumità di persone presenti.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la disciplina vigente, ratione temporis, esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis al reato contestato nelle specifiche condizioni previste dalla norma.
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