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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27769/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva convenuto in giudizio i Ministeri chiedendo il pagamento di somme ex art. 64 della L. 388/2000, sostenendo che i minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D dovessero essere calcolati considerando, per ciascun anno, l'intero minor gettito complessivamente prodotto da tutte le autodichiarazioni presentate fino a quel momento, anche se relative ad anni precedenti. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il consolidamento dei trasferimenti non impedisse di includere nel calcolo delle soglie anche i minori introiti già maturati negli anni precedenti. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 197/2002, sostenendo che, dal 2001 in avanti, la compensazione spetti solo per i minori introiti dell'anno di riferimento derivanti da nuove autodichiarazioni, mentre quelli già compensati e consolidati non possano essere nuovamente conteggiati ai fini del superamento delle soglie; il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto corretta, nei limiti precisati in motivazione, la tesi dei Ministeri: il sistema introdotto dall'art. 64 L. 388/2000 è un meccanismo 'differenziale' con trasferimenti consolidati, per cui nel verificare ogni anno il superamento delle soglie non si deve tener conto del minor gettito già compensato negli anni precedenti e confluito in trasferimenti erariali consolidati. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che nel minor gettito dell'anno restano computabili le perdite di quell'anno derivanti da autodichiarazioni precedenti non ancora compensate e non consolidate. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per i necessari ulteriori accertamenti sul calcolo concreto.

Norme richiamate

  • art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Introduce dal 2001 un sistema di compensazione dei minori introiti ICI dei comuni per fabbricati di categoria D, subordinato al superamento di soglie quantitative e percentuali; il calcolo va fatto secondo criteri e modalità demandati al decreto ministeriale, e i trasferimenti compensativi una volta attribuiti si consolidano.

  • D.M. 1 luglio 2002, n. 197

    art. 2, commi 1, 2, 3 e 4

    Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001; il minor gettito è calcolato in riferimento ai singoli fabbricati di categoria D e il contributo è attribuito nell'anno successivo e consolidato nei trasferimenti erariali; la dichiarazione comunale deve attestare l'importo complessivo del minor gettito dell'anno.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto la base imponibile ICI era inizialmente determinata secondo il valore contabile fino all'attribuzione della rendita.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Ha consentito l'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale mediante dichiarazione del contribuente, con rendita proposta provvisoria rilevante ai fini fiscali fino alla determinazione definitiva.

  • art. 31, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448

    Costituiva il precedente meccanismo compensativo a stock per gli anni 1998 e 1999, poi superato dal regime differenziale introdotto dall'art. 64 L. 388/2000.

  • art. 53, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Ha esteso fino all'anno 2000 il precedente metodo compensativo a stock, prima dell'introduzione del nuovo sistema a regime dal 2001.

  • art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400

    È richiamato quale base della delega regolamentare al decreto ministeriale per la determinazione di criteri e modalità di applicazione della disciplina primaria.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    I giudici sono soggetti soltanto alla legge, sicché la prassi amministrativa non può vincolare l'interpretazione giudiziale.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Le circolari e la prassi amministrativa non sono fonti del diritto e non possono prevalere sul dato normativo.

Massime di principio

  • Nel sistema di compensazione dei minori introiti ICI per fabbricati di categoria D, il superamento delle soglie legali va valutato anno per anno senza includere i minori gettiti già compensati in passato e confluiti in trasferimenti erariali consolidati.
  • Il consolidamento del contributo compensativo trasforma la perdita già ristorata in entrata stabile dell'ente e impedisce che essa sia nuovamente computata ai fini del calcolo delle soglie negli anni successivi.
  • La verifica del minor gettito annuale può includere le perdite dello stesso anno derivanti da autodichiarazioni presentate in anni precedenti, se quelle perdite non erano state ancora compensate e quindi non erano divenute oggetto di consolidamento.
  • La prassi amministrativa e le circolari interpretative non sono fonti idonee a vincolare il giudice quando contrastino con il testo della legge e del regolamento attuativo.
  • Quando la legge demanda a un regolamento la determinazione di criteri e modalità applicative, il regolamento è legittimo se si muove entro la cornice della fonte primaria e ne attua coerentemente la logica sistematica.
  • In presenza di un meccanismo compensativo con soglie fisse e percentuali, la lettura che consenta di "trascinare" senza limiti le perdite pregresse tende a svuotare di significato il sistema delle franchigie voluto dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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