Cassazione Civile, Ordinanza n. 27769/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva convenuto in giudizio i Ministeri chiedendo il pagamento di somme ex art. 64 della L. 388/2000, sostenendo che i minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D dovessero essere calcolati considerando, per ciascun anno, l'intero minor gettito complessivamente prodotto da tutte le autodichiarazioni presentate fino a quel momento, anche se relative ad anni precedenti. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il consolidamento dei trasferimenti non impedisse di includere nel calcolo delle soglie anche i minori introiti già maturati negli anni precedenti. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 197/2002, sostenendo che, dal 2001 in avanti, la compensazione spetti solo per i minori introiti dell'anno di riferimento derivanti da nuove autodichiarazioni, mentre quelli già compensati e consolidati non possano essere nuovamente conteggiati ai fini del superamento delle soglie; il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto corretta, nei limiti precisati in motivazione, la tesi dei Ministeri: il sistema introdotto dall'art. 64 L. 388/2000 è un meccanismo 'differenziale' con trasferimenti consolidati, per cui nel verificare ogni anno il superamento delle soglie non si deve tener conto del minor gettito già compensato negli anni precedenti e confluito in trasferimenti erariali consolidati. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che nel minor gettito dell'anno restano computabili le perdite di quell'anno derivanti da autodichiarazioni precedenti non ancora compensate e non consolidate. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per i necessari ulteriori accertamenti sul calcolo concreto.
Norme richiamate
art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Introduce dal 2001 un sistema di compensazione dei minori introiti ICI dei comuni per fabbricati di categoria D, subordinato al superamento di soglie quantitative e percentuali; il calcolo va fatto secondo criteri e modalità demandati al decreto ministeriale, e i trasferimenti compensativi una volta attribuiti si consolidano.
art. 2, commi 1, 2, 3 e 4
Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001; il minor gettito è calcolato in riferimento ai singoli fabbricati di categoria D e il contributo è attribuito nell'anno successivo e consolidato nei trasferimenti erariali; la dichiarazione comunale deve attestare l'importo complessivo del minor gettito dell'anno.
art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto la base imponibile ICI era inizialmente determinata secondo il valore contabile fino all'attribuzione della rendita.
Ha consentito l'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale mediante dichiarazione del contribuente, con rendita proposta provvisoria rilevante ai fini fiscali fino alla determinazione definitiva.
art. 31, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448
Costituiva il precedente meccanismo compensativo a stock per gli anni 1998 e 1999, poi superato dal regime differenziale introdotto dall'art. 64 L. 388/2000.
art. 53, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Ha esteso fino all'anno 2000 il precedente metodo compensativo a stock, prima dell'introduzione del nuovo sistema a regime dal 2001.
art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400
È richiamato quale base della delega regolamentare al decreto ministeriale per la determinazione di criteri e modalità di applicazione della disciplina primaria.
art. 101, comma 2, Cost.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge, sicché la prassi amministrativa non può vincolare l'interpretazione giudiziale.
Le circolari e la prassi amministrativa non sono fonti del diritto e non possono prevalere sul dato normativo.
Massime di principio
- Nel sistema di compensazione dei minori introiti ICI per fabbricati di categoria D, il superamento delle soglie legali va valutato anno per anno senza includere i minori gettiti già compensati in passato e confluiti in trasferimenti erariali consolidati.
- Il consolidamento del contributo compensativo trasforma la perdita già ristorata in entrata stabile dell'ente e impedisce che essa sia nuovamente computata ai fini del calcolo delle soglie negli anni successivi.
- La verifica del minor gettito annuale può includere le perdite dello stesso anno derivanti da autodichiarazioni presentate in anni precedenti, se quelle perdite non erano state ancora compensate e quindi non erano divenute oggetto di consolidamento.
- La prassi amministrativa e le circolari interpretative non sono fonti idonee a vincolare il giudice quando contrastino con il testo della legge e del regolamento attuativo.
- Quando la legge demanda a un regolamento la determinazione di criteri e modalità applicative, il regolamento è legittimo se si muove entro la cornice della fonte primaria e ne attua coerentemente la logica sistematica.
- In presenza di un meccanismo compensativo con soglie fisse e percentuali, la lettura che consenta di "trascinare" senza limiti le perdite pregresse tende a svuotare di significato il sistema delle franchigie voluto dal legislatore.
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