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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24306/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda un reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto da un soggetto che aveva lamentato di essere stato ristretto in condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU, in particolare per sovraffollamento e altri disagi sofferti durante la carcerazione. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza perché il richiedente era stato espulso dal territorio nazionale durante la pendenza del procedimento. Il ricorrente ha censurato tale declaratoria deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 666, comma 2, e 678 c.p.p., dell'art. 35-ter ord. pen. e dell'art. 3 CEDU, oltre a vizio di motivazione. Sostiene che l'espulsione sopravvenuta non integra una causa di inammissibilità del rimedio risarcitorio, che la competenza e l'interesse devono valutarsi al momento della proposizione della domanda secondo il principio di perpetuatio jurisdictionis, e che il giudice di rinvio si sarebbe discostato dal giudicato rescindente dichiarando l'inammissibilità invece di procedere a un nuovo esame nel merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nei rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per violazione dell'art. 3 CEDU, l'interesse alla decisione non viene meno per effetto dell'espulsione del richiedente dal territorio nazionale sopravvenuta nel corso del procedimento, poiché permane il diritto all'indennizzo/risarcimento di natura patrimoniale. Conseguentemente ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Il rimedio risarcitorio per la detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU conserva attualità e interesse anche se il richiedente venga successivamente espulso o scarcerato; la sopravvenienza non determina inammissibilità automatica.

  • art. 3 CEDU

    Costituisce il parametro convenzionale di tutela delle condizioni detentive; la violazione fonda il rimedio compensativo previsto dall'ordinamento interno.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata nel provvedimento impugnato per la declaratoria di inammissibilità, ma la Corte ne esclude l'applicazione automatica nel caso di espulsione sopravvenuta.

  • art. 678 c.p.p.

    Norma del procedimento di sorveglianza richiamata insieme all'art. 666 c.p.p.; non ostacola la permanenza dell'interesse alla decisione del reclamo ex art. 35-ter ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Sono i vizi dedotti in ricorso: violazione di legge e mancanza/illogicità della motivazione della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 5 c.p.c.

    "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"

    Usato come argomento a sostegno della stabilità della competenza radicata al momento della proposizione dell'istanza, insensibile alle sopravvenienze.

Massime di principio

  • Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen., il requisito dell'interesse alla decisione va apprezzato con riferimento al momento della proposizione della domanda: la sopravvenuta espulsione o scarcerazione del richiedente non estingue di per sé l'interesse al rimedio risarcitorio.
  • L'espulsione del detenuto intervenuta nel corso del procedimento di sorveglianza non costituisce causa automatica di inammissibilità dell'istanza, poiché permane il possibile diritto al ristoro patrimoniale per la lesione delle condizioni detentive convenzionalmente protette.
  • La competenza del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicata sulla base dello stato di fatto esistente al momento della domanda, resta ferma rispetto alle sopravvenienze, salvo diversa previsione di legge.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro del giudicato rescindente e non può eludere il nuovo esame richiesto mediante una declaratoria di inammissibilità fondata su ragioni sopravvenute incompatibili con la ratio della decisione rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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