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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La ricorrente, già dichiarata penalmente responsabile in primo e secondo grado, ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omesso versamento dell'IVA da parte della società di cui era legale rappresentante pro tempore. I motivi di ricorso erano due: con il primo, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena, sostenendo che la motivazione si fosse limitata al disvalore della condotta e a un precedente penale; con il secondo, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la Corte avesse valorizzato solo il precedente penale senza considerare gli altri criteri dell'art. 133 c.p. e gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, reputando la motivazione della sentenza d'appello specifica, congrua e conforme ai principi consolidati. Ha invece accolto il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, rilevando che il diniego era fondato esclusivamente sul precedente penale, senza un completo giudizio prognostico ex art. 164 c.p. e senza considerare gli ulteriori elementi rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame su tale solo profilo. Restano irrevocabili l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta, salvo il solo riesame del beneficio della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Integra il reato di omesso versamento dell'IVA dovuta entro il termine previsto; nel caso concreto la soglia di punibilità era superata in modo rilevante.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce parametro per la valutazione delle attenuanti generiche, della pena e, insieme ad altri indici, del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate anche in presenza di una motivazione sintetica, purché fondata su elementi specifici o sull'assenza di elementi favorevoli; l'incensuratezza da sola non è sufficiente.

  • art. 163 c.p.

    Disciplina il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui concessione non è automatica ma richiede un giudizio prognostico favorevole.

  • art. 164 c.p.

    Richiede una prognosi sulla futura astensione dal reato; il precedente penale può essere considerato, ma non è di per sé decisivo in assenza di valutazione complessiva.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio e alla valutazione dei motivi di impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È invocato come parametro di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È invocato come parametro di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 614 c.p.p.

    Norma processuale implicita nel dispositivo di cassazione con rinvio, anche se non espressamente discussa nel corpo della motivazione.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., oppure anche per la sola assenza di elementi positivi, purché la motivazione dia conto di un profilo concreto rilevante.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • Ai fini della determinazione della pena, la motivazione è sufficiente se la pena è fissata in misura non superiore alla media edittale e il giudice indica elementi concreti quali la gravità del fatto.
  • La sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico autonomo e distinto rispetto a quello sulle attenuanti generiche; i due istituti non sono automaticamente coordinati né incompatibili.
  • Il precedente penale non impedisce automaticamente la concessione della sospensione condizionale, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi rilevanti ex art. 133 c.p. in un apprezzamento complessivo sulla futura commissione di reati.
  • Un diniego della sospensione condizionale fondato esclusivamente sul precedente penale è viziato perché si basa su una valutazione parziale e non su un corretto giudizio prognostico complessivo.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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