Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara, aveva ritenuto l'imputato responsabile, tra l'altro, di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena complessiva di anni tre, mesi otto e giorni quindici di reclusione ed euro 700 di multa. Il ricorrente ha proposto più motivi: 1) violazione dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo 4, sostenendo che il quadro probatorio non superasse la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, criticando soprattutto la ricognizione fotografica della persona offesa e l'album fotografico utilizzato, oltre alla mancata valorizzazione di elementi tecnici asseritamente favorevoli (selfie e tabulati telefonici); 2) illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, con contestazione della tenuta della motivazione sul riconoscimento dell'autovettura, sulle targhe alterate, sulle comunicazioni telefoniche e sulla presunta costruzione di alibi; 3) omessa valutazione di una prova decisiva, con riferimento ai tabulati telefonici e alla localizzazione delle celle agganciate dall'utenza in uso all'imputato nella mattinata del fatto, anche alla luce di motivi nuovi ex art. 611 c.p.p.; 4) violazione del divieto di reformatio in peius nel trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la decisione, avrebbe aumentato oltre i limiti consentiti la pena per il reato satellite in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli diretti a una rivalutazione del compendio probatorio e non a evidenziare reali vizi di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rilevando la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello aveva aumentato in misura superiore al primo grado la pena per il reato satellite di cui al capo 1. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento di pena, con rideterminazione della pena finale in anni 3, mesi 6 e giorni 15 di reclusione ed euro 580 di multa, mantenendo invariata la pena base per il capo 4 e riportando l'aumento per il capo 1 alla misura del primo grado. Non sono stati necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Norme richiamate
art. 533 c.p.p.
l'introduzione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non muta la natura del sindacato di legittimità, che non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
art. 597 c.p.p.
il divieto di reformatio in peius impedisce, nel solo gravame dell'imputato, un aggravamento di tutti gli elementi autonomi della pena rispetto al primo grado.
art. 611 c.p.p.
i motivi nuovi non possono essere utilizzati in cassazione per introdurre per la prima volta richieste istruttorie o questioni che presuppongono accertamenti di fatto non devoluti al giudice di merito.
art. 603 c.p.p.
richiamato per una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, poi rinunciata dalla difesa.
art. 620, lett. l), c.p.p.
consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
art. 56 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di una lettura alternativa delle prove è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica; il sindacato della Cassazione non può sostituirsi al merito nella rivalutazione del materiale probatorio.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non amplia di per sé il controllo della Corte di cassazione, che resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non alla ricostruzione del fatto.
- Il riconoscimento fotografico della persona offesa può essere valorizzato anche in assenza di una descrizione iniziale ricca di particolari individualizzanti, se il giudice di merito ne spiega in modo non illogico l'attendibilità alla luce del complessivo compendio probatorio.
- Elementi tecnici come tabulati telefonici e agganci alle celle non assumono automaticamente valore decisivo sulla localizzazione personale dell'imputato, se non è certo che l'utenza fosse in quel momento nella sua materiale disponibilità.
- Il divieto di reformatio in peius opera su tutti gli elementi autonomi della pena e impedisce al giudice di appello, quando decide sul solo gravame dell'imputato, di aggravare singole componenti sanzionatorie oltre quanto stabilito in primo grado.
- Quando la violazione del divieto di reformatio in peius è rilevabile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena.
- I motivi nuovi in cassazione non possono introdurre, surrettiziamente, una richiesta di rinnovazione istruttoria o un tema di prova nuova che presupponga valutazioni fattuali estranee al giudizio di legittimità.
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