Cassazione Penale, Ordinanza n. 18039/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso per cassazione, perché proposto da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato era un decreto del magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato non luogo a provvedere su una richiesta del detenuto relativa a un colloquio telefonico già effettuato con il difensore. Avverso tale decreto era stato proposto reclamo, poi convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in ricorso per cassazione, ritenuto unico mezzo esperibile contro il reclamo del detenuto qualificato come generico ex art. 35 ord. pen. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, quindi da soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione. Si deduceva inoltre la pretesa spendibilità del principio di conservazione del mezzo di impugnazione, ma la Corte ha escluso che esso potesse sanare l’inosservanza delle regole formali e sostanziali proprie del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della qualificazione del reclamo del detenuto come reclamo generico, non rientrante nelle forme tipiche di tutela giurisdizionale previste dalla legge.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
È indicato come base per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso per cassazione proposto da soggetto non legittimato.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può consentire di derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo in presenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
Viene citata per affermare che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può sanare un’impugnazione proposta in violazione delle norme che disciplinano il tipo di rimedio esperito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, trattandosi di difetto di legittimazione non sanabile mediante la mera qualificazione impropria dell’atto.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere invocato per eludere le prescrizioni formali e sostanziali che governano i diversi rimedi impugnatori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel procedimento di legittimità, il giudice può dichiarare l’inammissibilità de plano quando il vizio emergente dagli atti riguarda in modo evidente la legittimazione del difensore ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →