Cassazione Penale, Ordinanza n. 00734/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il provvedimento di merito, la domanda era manifestamente infondata perché priva dell'indicazione di un'effettiva residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Con un unico motivo, il ricorrente sosteneva invece che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che aveva indicato il nome di un amico disponibile a ospitarlo e aveva fornito anche il relativo numero di telefono.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non si fondasse tanto sull'assenza di una specifica residenza, quanto sulla verificata continua irreperibilità del condannato, attestata da un verbale di vane ricerche richiamato nel provvedimento. Ha quindi ribadito che l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa sia durante la sua esecuzione, poiché solo in tal modo è possibile valutare il comportamento e l'osservanza delle prescrizioni. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
affidamento in prova al servizio sociale
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato
la misura alternativa richiede che il condannato sia costantemente reperibile, prima e durante l'esecuzione, per consentire la verifica del comportamento e dell'osservanza delle prescrizioni.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità del richiedente; tale requisito opera sia nella fase precedente alla concessione della misura sia durante la sua esecuzione.
- La mancanza di un valido riferimento di reperibilità può giustificare il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della richiesta di misura alternativa, quando il giudice accerti che il soggetto sia di fatto irreperibile.
- In sede di legittimità, una doglianza che non si confronti con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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