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Ordinanza

Ordinanza n. 11742/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia adottato in data 17.1.2023 nei confronti della società ricorrente da parte della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo - Area I bis O.S.P, a firma del Prefetto di Roma ed in pari data notificato via PEC.

Giustizia amministrativa202306122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Roma il 17 gennaio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Roma. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno, articolazione dell'Amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, presso la sede reale dell'amministrazione mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per spontanea costituzione. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda quindi la regolarizzazione della notificazione del ricorso, non ancora il merito delle censure rivolte contro l'interdittiva.

La decisione

Il TAR ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Roma entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della rinnovazione entro i successivi 5 giorni, anch'essi perentori, a pena di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, rilevando che il rinnovo della notificazione nulla può essere disposto senza verificare l'imputabilità dell'errore al notificante, così da preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali. La causa è stata rinviata all'udienza di merito straordinario del 23 ottobre 2026. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

    La notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle amministrazioni dello Stato soggette al patrocinio obbligatorio deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla deve essere rinnovata quando il destinatario non si costituisce; dopo la riscrittura operata dalla Corte costituzionale, il giudice non deve accertare se l'errore del notificante sia imputabile a colpa, poiché la rinnovazione è diretta a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui limitava la rinnovazione della notificazione nulla ai casi in cui l'esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso introduttivo diretto contro un'amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato è notificato presso la sede reale dell'amministrazione anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, la notificazione è nulla ai sensi dell'art. 11 r.d. n. 1611/1933.
  • Se il destinatario della notificazione nulla non si costituisce spontaneamente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., senza svolgere alcun accertamento sull'imputabilità o sulla colpa del notificante rispetto all'errore commesso.
  • La rinnovazione della notificazione nulla è finalizzata a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e può essere disposta anche quando la nullità sia dipesa da una causa imputabile al notificante; l'omesso adempimento entro i termini fissati dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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