Cassazione Penale, Sentenza n. 17039/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Brescia del 17/03/2025 che confermava il provvedimento del Tribunale di Brescia (15/12/2023) con cui a Sallaku Gezim era stata applicata la misura personale della sorveglianza speciale e disposta la confisca di numerosi beni intestati a lui e a terzi. L'azione patrimoniale si fondava sull'inquadramento di Sallaku nella pericolosità tipica ex art. 1, co. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 per attività delittuose ricorrenti e per la indiretta produzione di reddito illecito (periodo ricostruito tra 1997 e 2020 con sproporzione patrimoniale di circa 6 milioni di euro). I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro: violazione del divieto di bis in idem per la rivalutazione dopo un precedente rigetto (2017); insufficiente adesione al principio di tassatività nella qualificazione delle condotte come lucrogenetiche; uso di elementi già oggetto di assoluzione o di archiviazione; omessa prova del nesso causale tra reati accertati e patrimonio; violazione del principio di correlazione temporale e della proporzionalità; illegittimità della confisca di beni intestati a terzi e situati all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto legittima la rivalutazione del giudizio di pericolosità rispetto al provvedimento del 2017 per sopravvenienze fattuali e per il carattere non favorevole di quella precedente decisione. Ha confermato l'inquadramento di Sallaku nella categoria di pericolosità tipica (attività delittuose lucrogenetiche ricorrenti) sulla base di plurimi elementi: procedimenti con titolo cautelare del 2015, sentenza di patteggiamento per reati lucrogenetici, plurime condotte di ricettazione di autovetture negli anni '97-'99, indagini e intercettazioni riferibili al narcotraffico e movimenti di denaro riconducibili a terze soggettività. Quanto alla confisca, la Corte ha ribadito che l'analisi della sproporzione tra redditi leciti e investimenti nel periodo di pericolosità è parametro valido e sufficiente, nella cornice di natura essenzialmente recuperatoria della confisca di prevenzione, per presumere derivazione illecita del patrimonio; ha altresì ritenuto non decisiva l'assenza di quantificazione del profitto di ogni singolo reato purché la sproporzione sia adeguatamente motivata. La confisca è stata confermata anche per beni intestati a terzi (p. es. Villa Kinzica e quote) perché dalle evidenze emergeva che il terzo (Pisana) aveva una funzione di finanziatore temporaneo al servizio degli interessi di Sallaku, sicché il bene era nella disponibilità economica del proposto. La Corte ha respinto anche le censure relative ai beni situati in Albania, precisando che la giurisdizione cognitiva italiana è adeguata quando la pericolosità e la condotta si sono svolte prevalentemente in Italia, riservando alle procedure internazionali la fase esecutiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia e delle Misure di Prevenzione)
art. 1, co. 1, lett. b); art. 24; art. 26; art. 28
L'art. 1, co. 1, lett. b) delimita la pericolosità tipica come attività delittuose ricorrenti produttive di reddito; il giudice deve verificare preliminarmente la sussistenza di condotte pregresse aderenti al tipo normativo. L'art. 24 disciplina la confisca patrimoniale basata su prova diretta o su ragionevole presunzione fondata sulla sproporzione. Le norme consentono la verifica autonoma degli elementi non ancora definiti in sede penale, salvo il rispetto del principio di tassatività e del valore vincolante degli esiti penali assolutori
Il riferimento serve a ricordare la distinzione tra fase constatativa e prognostica: la prima richiede certezza processuale del fatto constatato, la seconda si misura in termini probabilistici per la reiterazione futura.
Corte costituzionale
Conferma la legittimità dell'impianto della confisca di prevenzione ma richiama il rispetto del principio di tassatività e la necessità che la sproporzione sia motivo idoneo a fondare una ragionevole presunzione di origine illecita dei beni
Giurisprudenza di legittimità riferita
Sez. U. n. 4880/2015 Spinelli; Sez. 1 n. 31209/2015 Scagliarini; Sez. 1 n. 43826/2018
Indicano i criteri di valutazione del giudice di prevenzione: divaricazione tra giudizio penale e prevenzione, limiti all'utilizzo di giudicati assolutori, nozione di disponibilità economica e il ruolo dell'analisi della sproporzione
Corte EDU
Garofalo c. Italia, 13/02/2025
Conferma che la confisca di prevenzione italiana può avere natura non penale se il suo scopo è ripristinatorio e il provvedimento rimane limitato ai profitti illeciti presumibili nel periodo di riferimento; valuta la natura e lo scopo della misura per la qualificazione ai fini convenzionali
Massime di principio
- La rivalutazione di una precedente decisione favorevole in materia di misure di prevenzione è consentita quando emergono sopravvenienze fattuali significative che incidono sul giudizio di pericolosità (principio "rebus sic stantibus").
- Per l'inquadramento nella pericolosità tipica ex art.1, co.1, lett. b) d.lgs.159/2011 sono necessari fatti riconducibili a attività delittuose ricorrenti e produttive di reddito; i fatti assolti in sede penale non possono normalmente essere riutilizzati a sostegno della pericolosità salvo nuovi elementi non valutati nel processo penale.
- La confisca di prevenzione ha natura essenzialmente recuperatoria: è fondata sulla dimostrazione (anche indiziaria) di una sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo di pericolosità e non richiede la quantificazione puntuale del profitto di ogni singolo reato, purché la sproporzione sia adeguatamente motivata.
- Il terzo formale intestatario può impedire la confisca dimostrando l'impiego di risorse proprie; tuttavia basta una allegazione concreta della provenienza lecita delle somme, mentre l'accusa conserva l'onere probatorio della sproporzione. Se emergono elementi che mostrano l'intervento del terzo come mero strumento al servizio del proposto, la confisca è legittima.
- Beni situati all'estero possono essere oggetto di accertamento e di provvedimento di confisca in sede italiana se la pericolosità e le condotte rilevanti si sono svolte prevalentemente in Italia; l'effettiva esecuzione richiederà cooperazione internazionale.
- Il principio di tassatività impone che il giudice della prevenzione motivi adeguatamente l'esistenza di condotte aderenti al tipo previsto dalla norma; la fase constatativa (certezza del fatto) è distinta dalla fase prognostica (probabilità di reiterazione) e il giudice deve rispettare gli standard probatori correlati.
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