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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada che il destinatario afferma di avere conosciuto solo al ricevimento di un sollecito di pagamento inviato per conto dell’ente, senza che il verbale gli fosse mai stato notificato. Egli ha quindi proposto opposizione deducendo la decadenza per mancata notifica nel termine di legge. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma in appello il tribunale ha riformato la decisione, ritenendo valida la notifica del verbale eseguita a mezzo posta ordinaria in Germania. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) falsa applicazione del Reg. CE n. 1393/2007 e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, sostenendo che l’atto, essendo in materia amministrativa, fosse escluso dal regolamento e dovesse seguire la disciplina convenzionale che, per la Germania, escluderebbe la notifica postale; (2) violazione degli artt. 14 e 15 del Reg. CE n. 1393/2007, assumendo che la notifica diretta a mezzo posta non sarebbe consentita a un ente locale; (3) violazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 10 Cost., perché la disciplina interna non potrebbe derogare alla normativa internazionale applicabile; (4) omesso esame della circostanza che il sollecito risultava inviato in una busta intestata a una società privata incaricata del recupero, che quindi non avrebbe potuto compiere una notifica valida.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi di ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2866/2021: il Reg. CE n. 1393/2007 non si applica agli atti in materia amministrativa, come il verbale di accertamento di una sanzione del codice della strada; per tali atti opera invece la Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977. Poiché la Germania aveva formulato una riserva che escludeva la notifica a mezzo servizio postale nei confronti dei propri residenti, la notificazione del verbale effettuata direttamente per posta è stata ritenuta nulla, non inesistente, per mancanza della prevista assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione. Di conseguenza la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per l’esame dei motivi di appello non trattati e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 1393/2007

    esclude dal proprio ambito gli atti in materia fiscale, doganale e amministrativa; non è applicabile alla notificazione di un verbale di sanzione amministrativa del codice della strada

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    disciplina la notificazione di documenti in materia amministrativa; in via generale consente la notificazione diretta per posta, ma la riserva della Germania ne esclude l’uso verso i residenti tedeschi

  • L. 21 marzo 1983 n. 149

    norma di ratifica della Convenzione di Strasburgo nell’ordinamento interno

  • art. 201 C.d.S.

    richiamato per contestare la disciplina della notificazione del verbale di accertamento

  • art. 10 Cost.

    richiamato a sostegno della prevalenza delle regole di diritto internazionale sulla disciplina interna

  • art. 2 Convenzione di Strasburgo

    richiamato quale base della necessaria assistenza dell’autorità centrale quando la notifica postale non è consentita

Massime di principio

  • Il verbale di accertamento di una sanzione per violazioni del codice della strada, in quanto atto espressione di pubblici poteri, rientra nella materia amministrativa e resta fuori dal campo di applicazione del Reg. CE n. 1393/2007 sulle notificazioni in materia civile e commerciale.
  • Per la notificazione di documenti amministrativi all’estero occorre applicare la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, salvo che lo Stato di destinazione abbia formulato una riserva che escluda la notificazione diretta a mezzo posta.
  • Se lo Stato di destinazione ha escluso la notificazione postale per i propri residenti, la notifica eseguita direttamente per posta è nulla e non meramente irregolare; la nullità va valutata secondo la legge dello Stato da cui proviene la notificazione.
  • Quando il giudice di appello fonda la decisione sulla validità della notificazione e non esamina gli ulteriori motivi di gravame, la cassazione con rinvio impone al giudice del rinvio di esaminare anche le doglianze rimaste assorbite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleNotificazioniRiscossione
RamiInternazionale privatoProcesso civileTributi
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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