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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46545/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato un errore nella quantificazione della riduzione per il rito abbreviato operata dal GUP e, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ha emendato l'errore direttamente annullando senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 206,00 di multa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Lecce resa in giudizio abbreviato, per violazione di legge e illegittimità della pena. Il Procuratore Generale denunciava che il giudice aveva operato una riduzione della pena detentiva ex art. 442 c.p.p. in misura tale da determinare una sanzione finale inferiore a quella che sarebbe derivata da corretta applicazione delle riduzioni, passando dalla determinazione intermedia di anni 1, mesi 1, giorni 8 di reclusione (euro 309 di multa) ad anni 1 di reclusione (euro 206 di multa) invece dei corretti anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato per dare atto che la trattazione è avvenuta con contraddittorio cartolare; rileva soltanto sul procedimento ma non incide sulla decisione di merito o sul calcolo della pena.

  • art. 442 cod.proc.pen.

    Norma richiamata in relazione alla riduzione della pena collegata alla scelta del rito (rito abbreviato). La Corte ha ritenuto che il GUP abbia applicato la riduzione in maniera errata, conducendo a una quantificazione della pena inferiore rispetto a quella corretta.

  • art. 620 lett. i) cod.proc.pen.

    Autorizza la Corte di Cassazione a correggere d'ufficio errori materiali o di calcolo. La Corte ha utilizzato questa disposizione per emendare l'errore aritmetico nella determinazione della pena e annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Le riduzioni della pena (es. per tentativo e per rito abbreviato) devono essere calcolate con attenzione aritmetica: errori manifesti nel calcolo della riduzione possono essere corretti dalla Corte di Cassazione.
  • La Corte può, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando l'errore è manifesto e la nuova determinazione è desumibile dagli atti.
  • Il Procuratore Generale può impugnare la determinazione della pena quando questa sia illegittima per errata applicazione di riduzioni previste dalla legge.
  • In presenza di più riduzioni percentuali o frazionarie (es. un terzo, metà, ecc.) è necessario procedere passo passo e gestire correttamente le eventuali frazioni di mese/giorni secondo i criteri di conversione; errori in tali passaggi costituiscono vizio correggibile.
  • Il fatto che il procedimento sia trattato con contraddittorio cartolare (art. 23 D.L. 137/2020) non preclude la possibilità di impugnazione sulle questioni di diritto e di calcolo della pena.

Testo integrale

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