Cassazione Penale, Ordinanza n. 23157/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è quindi rimasta ferma, e il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto correttamente motivato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato per uso di atto falso. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse stato motivato in modo tautologico, facendo leva esclusivamente sulla lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. La Suprema Corte ha però rilevato che il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del caso concreto, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il numero e la tipologia dei documenti falsi, nonché il contesto concreto dell'accertamento, in cui l'imputato aveva esibito patente e permesso internazionale di guida falsi mentre conduceva un mezzo non abilitato e, notata la presenza della pattuglia, aveva tentato di sottrarsi al controllo accelerando.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il delitto contestato; la sentenza di merito è stata confermata quanto alla sua applicazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; il suo diniego è legittimo se fondato sulla gravità del fatto specifico e non su un generico richiamo al bene giuridico leso.
Parametri di riferimento per il giudizio di particolare tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando sia motivato con riferimento alle concrete caratteristiche del fatto e alla sua gravità specifica, e non con un mero richiamo astratto al bene giuridico tutelato dalla norma.
- La presenza di più documenti contraffatti e il contesto concreto dell'utilizzo degli stessi possono costituire elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
- Una motivazione non è tautologica se valorizza circostanze fattuali specifiche, come l'uso dei documenti falsi durante la guida di un mezzo non autorizzato e il tentativo di sottrarsi al controllo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →