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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31572/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di condotte violente e minacciose poste in essere ai danni di sanitari. Con il primo motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e chiesto la riqualificazione del fatto nel diverso reato di minaccia aggravata ex art. 61 n. 11-octies c.p., sostenendo che ciò avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione su tale punto. Con il terzo motivo ha contestato la mancata motivazione sull'applicazione della recidiva. Nella memoria successiva ha riproposto censure sostanzialmente già esaminate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo fossero reiterativi di questioni già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e che, formalmente prospettati come violazione di legge, in realtà sollecitassero una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva logicamente spiegato la finalizzazione univoca della violenza e delle minacce a impedire ai sanitari il compimento di atti d'ufficio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la recidiva era stata adeguatamente motivata sulla base della gravità della condotta e delle plurime precedenti condanne per minacce e lesioni personali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È stata esclusa la possibilità di riqualificare la condotta in altro reato, perché la finalizzazione della violenza e minaccia a impedire atti d'ufficio dei sanitari era stata già congruamente accertata dal giudice di merito.

  • art. 61 n. 11-octies c.p.

    Norma invocata per sostenere la riqualificazione del fatto in minaccia aggravata e la conseguente procedibilità a querela, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo congruo e univoco della finalizzazione della violenza o minaccia a impedire l'esercizio della funzione, la diversa riqualificazione del fatto non può essere imposta in cassazione sulla sola base di una lettura alternativa delle prove.
  • La censura sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata ne giustifica l'applicazione valorizzando la gravità del fatto concreto e i precedenti specifici o comunque indicativi di una maggiore pericolosità sociale.
  • Le deduzioni riproduttive in memoria, se già esaminate nei motivi di ricorso, non superano la causa di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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