Sentenza del 26/01/2015 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Preavviso di fermo - Pretesa creditoria di natura fiscale - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha riconosciuto l'impugnabilità del preavviso di fermo e ha stabilito che la controversia deve essere suddivisa in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento. Tuttavia, poiché nel caso concreto il debito tributario era esiguo rispetto all'importo complessivo del fermo, il provvedimento è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, applicabile alle misure cautelari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato un preavviso di fermo amministrativo fondato su più cartelle di pagamento, sostenendo l'illegittimità dell'atto e la necessità di individuare la giurisdizione competente in base alla natura dei crediti. Il Collegio ha chiarito che il preavviso di fermo è impugnabile perché contiene pretese creditorie definitive, anche se non è espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, il quale non ha carattere tassativo. Il giudice tributario deve tuttavia verificare, credito per credito, se le somme richieste abbiano natura fiscale. Le cartelle non costituiscono un atto unitario inscindibile, ma possono essere frazionate in relazione alla diversa natura dei crediti. Qualora il ricorso sia stato presentato davanti a un giudice privo di giurisdizione, opera il principio della translatio iudicii.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non è tassativa; il preavviso di fermo può essere impugnato quando rende conoscibile una pretesa creditoria definitiva e attuale.
Art. 62-bis della legge n. 427/1993
Richiamato quale riferimento normativo in materia di fermo amministrativo e relativa tutela giurisdizionale.
Principio della translatio iudicii
Il processo iniziato davanti a un giudice privo di giurisdizione può proseguire davanti al giudice competente, evitando che l'errore nella scelta del giudice determini automaticamente la perdita della tutela.
Principio di proporzionalità delle misure cautelari
Il fermo amministrativo deve essere proporzionato all'entità e alla natura del debito; se il credito tributario è esiguo rispetto al valore o all'incidenza della misura, il fermo può essere annullato.
Massime di principio
- Un preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato anche se non è espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili, quando contiene una pretesa definitiva e concretamente lesiva.
- La giurisdizione deve essere determinata separatamente per ciascun credito: i debiti fiscali appartengono al giudice tributario, mentre quelli di diversa natura possono spettare al giudice ordinario o ad altro giudice competente.
- Le cartelle inserite nello stesso preavviso di fermo non devono essere necessariamente trattate come un unico blocco; le pretese possono essere scisse in base alla loro natura.
- Se il ricorso è stato presentato davanti al giudice sbagliato, può operare la translatio iudicii, purché siano rispettate le condizioni processuali previste e il processo venga riassunto davanti al giudice competente.
- Una misura cautelare di fermo deve rispettare il principio di proporzionalità: l'esiguità del debito rispetto alla gravità della misura può giustificarne l'annullamento.
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