Cassazione Penale, Sentenza n. 12829/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di semilibertà. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con il fatto che il condannato non aveva ancora scontato la metà della pena e perché tra i reati in esecuzione era indicata l'estorsione aggravata (art. 4-bis ord. pen.). Il Rizzato deduce che il reato era nella forma tentata (tentata estorsione e calunnia), che l'art. 4-bis non opera per le fattispecie tentate quando la norma indica espressamente la fattispecie consumata, e lamenta inoltre l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza distinta di affidamento in prova ai servizi sociali, richiesta attraverso memoria e ribadita in udienza. Invoca infine l'ultima parte del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. che consente in certi casi la semilibertà anche prima dell'espiazione di metà pena.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo (omessa pronuncia sull'affidamento in prova) ritenendolo assorbente e ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza affinché si pronunci espressamente sulla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Per l'effetto sono stati assorbiti anche gli altri motivi; la Corte ha comunque chiarito che, sul piano giuridico, l'art. 4-bis non si estende alle fattispecie tentate quando la norma individua espressamente il delitto consumato (ma opera invece per i delitti tentati quando la disposizione richiama categorie generiche o i delitti con metodo mafioso). Ha inoltre precisato che l'applicazione dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. (semilibertà prima della metà della pena) presuppone una preventiva valutazione sulla non concedibilità dell'affidamento in prova ai servizi sociali, valutazione che dovrà essere svolta dal Tribunale in sede di rinvio.
Norme richiamate
"629, secondo comma, del codice penale"
Il divieto previsto da art. 4-bis opera, quando la norma individua espressamente una fattispecie (es. art. 629, secondo comma), solo sul delitto consumato e non sulla corrispondente fattispecie tentata; invece si estende ai tentativi quando la norma richiama una categoria (es. delitti commessi con il metodo o la finalita' mafiosa)
L'ultima parte del comma 2 consente la concessione della semilibertà prima dell'espiazione di metà pena se mancano i presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali, il reato non rientra fra quelli indicati al comma 1 dell'art. 4-bis e la residua pena da espiare non supera i quattro anni; l'applicazione richiede preventiva valutazione sulla non concedibilità dell'affidamento
Rilevanza dell'aggravante 416-bis nella distinzione tra reati aventi finalità o metodo mafioso (che possono estendere l'ostatività anche ai tentativi) e reati nominativamente indicati in 4-bis, per i quali l'ostatività riguarda la fattispecie consumata
Richiamato come riferimento normativo collegato all'applicazione del comma 2 dell'art. 50 (casi in cui puo' operare la deroga al requisito della metà pena), in relazione alla valutazione della non concedibilità dell'affidamento in prova
Massime di principio
- Se il Tribunale rigetta una richiesta di semilibertà senza pronunciarsi su un'istanza alternativa (es. affidamento in prova ai servizi sociali) la decisione è illegittima: il giudice deve valutare espressamente tutte le richieste formulate e motivate.
- L'art. 4-bis ord. pen. ostativo, quando indica nominativamente un reato, opera di norma solo rispetto al delitto consumato; le fattispecie tentate non rientrano nell'ostatività salvo che intervenga l'aggravante 'tipo mafioso' (art. 416-bis) o la norma richieda una categoria di delitti che includa anche i tentativi.
- La possibilità di concedere la semilibertà prima dell'espiazione della metà della pena ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. richiede che sia previamente esclusa la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; pertanto il giudice deve esaminare prima l'affidamento e motivare la sua non concedibilità prima di applicare la deroga.
- In casi con reati in forma tentata, è importante che la difesa documenti e richiami espressamente la qualificazione tentata e chieda in modo distinto le misure alternative (affidamento, semilibertà) per costringere il giudice a valutare ogni opzione.
- Un parere favorevole dell'Uepe a una misura alternativa (affidamento in prova) è elemento rilevante che il Tribunale deve considerare e motivare, non potendo omettere la valutazione.
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