Cassazione Penale, Ordinanza n. 12167/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10/06/2025. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di inosservanza dell'art. 603 c.p.p., sostenendosi che la Corte territoriale avesse rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione rileva però che il rigetto era stato fondato sulla argomentata superfluità della prova richiesta, non nuova, e che la motivazione della sentenza impugnata era corretta, non illogica e diffusamente esplicativa, avendo valorizzato ulteriori elementi certi idonei a circoscrivere la responsabilità dell'imputato per il fatto contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che lamentava la violazione dell'art. 603 c.p.p. e insussistente il vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello aveva spiegato in modo adeguato la superfluità della rinnovazione istruttoria e aveva richiamato altri elementi probatori già acquisiti a sostegno della responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere rigettata quando la prova invocata risulti superflua; il controllo di legittimità verifica la correttezza e non illogicità della motivazione sul punto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria non è dovuta quando la prova richiesta sia non nuova e ritenuta superflua in base a motivazione congrua e non illogica.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata esponga in modo diffuso gli elementi probatori ulteriori che sorreggono la ricostruzione della responsabilità.
- In cassazione, la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria è inammissibile se si risolve in una contestazione meramente assertiva e non confronta specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
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