Cassazione Civile, Ordinanza n. 37352/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Trani, un imputato aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza era stata rigettata dal giudice procedente per asserita mancanza dei requisiti reddituali, ritenendo che il richiedente disponesse di redditi derivanti da attività illecite, in ragione delle numerose condanne riportate per reati contro il patrimonio. L’interessato proponeva opposizione e il Presidente del Tribunale accoglieva l’opposizione, compensando le spese. Contro tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo. Dalla motivazione emerge che il tema del ricorso non riguardava la liquidazione di compensi a custodi, ausiliari o difensori, ma la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, questione che secondo il Collegio appartiene alla cognizione del giudice penale e, in sede di legittimità, alla competenza della relativa sezione penale.
La decisione
La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso, ma rileva che la controversia attiene all’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato emessa nell’ambito di un procedimento penale. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite del 2009, precisa che la competenza delle sezioni civili in materia di spese di giustizia è limitata alle opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro i decreti di liquidazione dei compensi a custodi, ausiliari e difensori ammessi al patrocinio. Poiché qui si controverte invece del diniego di ammissione al patrocinio in processo penale, la cognizione spetta alle sezioni penali. La Corte rimette dunque gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso a una sezione penale.
Norme richiamate
L’opposizione prevista da questa norma riguarda i decreti di liquidazione dei compensi ai custodi, agli ausiliari del magistrato e agli onorari dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato; non si estende al diniego di ammissione al patrocinio in un procedimento penale.
La Corte richiama la disposizione per evidenziare che, nel caso concreto, l’opposizione è stata ricondotta alla disciplina generale dell’articolo 99, ma la materia resta comunque quella del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio, devoluta al giudice penale.
Massime di principio
- L’opposizione contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nel processo penale ha natura accessoria rispetto al procedimento penale e deve essere proposta al giudice penale, non al giudice civile.
- La competenza delle sezioni civili della Corte di cassazione in materia di spese di giustizia è circoscritta alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi e degli onorari previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il giudizio attiene al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, il controllo di legittimità segue la competenza della sezione penale, anche se il provvedimento impugnato sia stato emesso dal presidente del tribunale in sede di opposizione.
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