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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12285/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma parziale della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Primo motivo: dedotta errata qualificazione delle somme prelevate come bancarotta per distrazione invece che preferenziale, sostenendo che i prelevamenti (21.788,31 euro in contestazione) costituissero emolumenti congrui per l'attività svolta dall'imputata come amministratrice. Secondo motivo: censura sulla mancata prova dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (assenza di prova della sottrazione/distruzione dei libri e del dolo specifico previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.), con doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e richiesta di riconduzione della condotta all'art. 217 (ipotesi estinta per prescrizione).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A, seconda parte): ha annullato con rinvio quella parte della sentenza per difetto di applicazione corretta della fattispecie prevista dall'art. 216 comma 1 n. 2 (il giudice di merito aveva fuso le due ipotesi previste dalla norma e sostituito il dolo generico a quello specifico richiesto dalla 'specifica'). Il primo motivo (riguardante la qualificazione come preferenziale dei prelevamenti e la sussistenza del diritto al compenso) è stato ritenuto inammissibile per genericità: la ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare il diritto al compenso e la congruità delle somme. Rimangono quindi ferme, con giudicato, le condanne relative alle distrazioni per complessivi 21.788,31 euro; tuttavia la sentenza non è eseguibile neppure per quella parte perché la Corte di appello dovrà riconsiderare il trattamento sanzionatorio nel giudizio di rinvio che sarà riunito ad altro procedimento pendente (udienza fissata per il 21 maggio 2025).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Disciplina due ipotesi alternative: (a) sottrazione/distruzione/falsificazione dei libri e scritture contabili con dolo specifico (scopo di assicurarsi un ingiusto profitto o recare danno ai creditori) (c.d. 'specifica'); (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio con dolo generico (c.d. 'generale'). La Cassazione sottolinea la netta differenza tra le due e che il giudice non può confondere i relativi elementi soggettivi e oggettivi.

  • art. 217 legge fallimentare

    Prevede la bancarotta semplice documentale. La ricorrente aveva invocato il possibile inquadramento in questa fattispecie (che può essere estinta per prescrizione), ma la Corte ha ritenuto che la contestazione originaria fosse alla 'specifica' di art. 216, per cui la riclassificazione richiede accertamenti probatori che mancano nel caso concreto.

  • art. 36 Costituzione

    La decisione chiarisce che non può farsi discendere automaticamente dall'art. 36 Cost. il diritto al compenso dell'amministratore societario; la posizione dell'amministratore ha natura organica societaria e la sussistenza di un autonomo diritto al compenso va provata concretamente.

  • art. 2389 cod. civ.

    Norma civilistica che regola la determinazione del compenso degli amministratori: se non previsto dallo statuto, la misura del compenso deve essere deliberata dall'assemblea; in mancanza, il giudice deve valutare la sussistenza e la congruità del compenso sulla base di elementi concreti.

  • giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023; Sez. 5, n. 29582 del 18/04/2023; Sez. U. n. 1545 del 20/01/2017)

    I precedenti ricordati precisano che: l'assenza di delibera assembleare è un indice ma non risolutivo circa il diritto al compenso; è onere del giudice di merito verificare la congruità del prelievo rispetto alla prestazione; la giurisprudenza civile non ritiene che l'art. 36 Cost. sia fonte diretta del diritto al compenso degli amministratori.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente, in sede di imputazione e di giudizio, la bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione con dolo specifico) dalla 'generale' (tenuta della contabilità che impedisce la ricostruzione, con dolo generico): la confusione tra le due può comportare l'annullamento della sentenza.
  • Se si contesta che i prelevamenti dell'amministratore costituiscano compenso, il ricorrente deve indicare elementi concreti e comparativi (es. impegno orario, retribuzioni analoghe, risultati, eventuale rapporto di lavoro o collaborazione distinto) per superare la presunzione di immedesimazione organica e dimostrare la congruità; la genericità porta all'inammissibilità.
  • L'assenza di una delibera assembleare di determinazione del compenso è un indice di irregolarità ma non prova automatica di distrazione: il giudice valuta la congruità e l'effettività della prestazione svolta.
  • La condotta di occultamento/omessa consegna/omessa tenuta dei libri contabili è valutata alla stregua della sottrazione ai fini dell'art. 216; tuttavia se l'accusa punta alla 'specifica', il dolo specifico deve essere provato e non può essere sostituito con il dolo generico previsto per la 'generale'.
  • Nei procedimenti articolati in più gradi o con più ricorsi paralleli, decisioni parziali possono lasciare parte della sentenza pendente o non eseguibile: occorre considerare l'eventuale riunione e il coordinamento dei giudizi in sede di rinvio.

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