Cassazione Penale, Ordinanza n. 33476/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era affidato a un motivo unico, ritenuto affetto da genericità assoluta. Il ricorrente lamentava, in sostanza, vizi della motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo sia quanto all'accertamento di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio, ma senza indicare in modo specifico le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe stata affetta da evidenti vizi motivazionali sui punti indicati. La Corte ha invece rilevato che la sentenza di appello aveva congruamente motivato su entrambi gli aspetti.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi motivazionali deve essere specifica e correlata puntualmente alla motivazione della decisione impugnata; la mera affermazione di un vizio, senza indicarne le concrete ragioni, integra genericità assoluta.
- Quando la sentenza impugnata risulti congruamente motivata sui punti decisivi, il ricorso che non si confronti in modo analitico con tale motivazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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