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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16022/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/05/2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità per tentato furto aggravato. Successivamente, il difensore ha depositato un atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto personalmente dal ricorrente, in data 22/01/2026. La Corte ha rilevato che tale rinuncia integra causa di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di inammissibilità per rinuncia, trovano applicazione le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., senza distinzioni rispetto alle altre ipotesi di inammissibilità. In ragione di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama il consolidato orientamento per cui l'inammissibilità derivante da rinuncia comporta comunque l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., e che le ragioni dell'inammissibilità possono incidere solo sulla quantificazione della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione, se validamente proposta, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la disposizione opera anche nelle ipotesi di inammissibilità derivanti da rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proviene personalmente dall'impugnante o sia comunque validamente manifestata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per rinuncia non esclude la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nella determinazione dell'importo dovuto alla Cassa delle ammende il giudice può tener conto delle ragioni che hanno determinato l'inammissibilità, ma tali ragioni non eliminano la conseguenza economica prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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