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Ordinanza

Ordinanza n. 6972/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per ingresso in Italia in favore di -OMISSIS- n. 8880/2025 del 29.08.2025 emesso dal Consolato Generale d'Italia Casablanca (Regno del Marocco) e notificato al ricorrente sig. -OMISSIS- in data 04.09.2025, con cui il Consolato Generale d'Italia Casablanca ha respinto il visto per mancanza dei requisiti, senza fornire ulteriori spiegazioni nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202513370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio non ha deciso la domanda di annullamento del diniego di visto. Rilevata d'ufficio la possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie esclusivamente sulla competenza territoriale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per ingresso in Italia emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca per mancanza dei requisiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di diniego del visto d'ingresso in Italia, deducendo che il diniego era stato adottato per mancanza dei requisiti senza fornire ulteriori spiegazioni, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio, richiamando un precedente della medesima Sezione e una pronuncia del TAR Campania, Salerno. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi disposto il contraddittorio scritto limitatamente alla questione della competenza territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    presentare memorie vertenti su quest'unica questione

    Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione decisiva non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, prima di definire il giudizio.
  • La competenza territoriale può essere verificata d'ufficio dal giudice anche dopo il passaggio della causa in decisione; ove sussistano seri dubbi, la decisione sul merito deve essere preceduta dal contraddittorio delle parti sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

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