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Ordinanza

Ordinanza n. 3176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 22686/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202606054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso avverso lo scioglimento della cooperativa e la conseguente attività di liquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società cooperativa)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. È stata preliminarmente dedotta, o comunque esaminata, un’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di ius postulandi, ritenuta prima facie infondata perché la volontà di conferire al difensore anche il potere di impugnazione risultava specifica. Nel merito cautelare, l’appellante ha contestato gli effetti dello scioglimento della cooperativa per difetto dello scopo mutualistico, sostenendo che l’avvio di un procedimento di trasformazione societaria impedisse o rendesse non attuale l’attività di liquidazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata, allo stato della cognizione cautelare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di ius postulandi. Ha poi ritenuto fondata l’istanza cautelare, osservando che lo scioglimento delle cooperative per difetto dello scopo mutualistico non ha carattere propriamente sanzionatorio. Di conseguenza, l’avvio di un procedimento di trasformazione societaria non può essere considerato di per sé elusivo del potere esercitato, poiché la trasformazione conduce comunque, su base volontaria, al venir meno dell’ente cooperativo. La sospensione è stata tuttavia accordata limitatamente all’attività di liquidazione conseguente al rigetto del ricorso di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta nei limiti indicati dal giudice.

Massime di principio

  • Lo scioglimento di una società cooperativa per difetto dello scopo mutualistico non ha natura propriamente sanzionatoria.
  • L’avvio di un procedimento di trasformazione societaria non è, di per sé, elusivo del potere di scioglimento della cooperativa, quando la trasformazione comporti comunque il venir meno volontario dell’ente cooperativo.
  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta in modo selettivo, limitandola agli effetti esecutivi concretamente pregiudizievoli, quali l’attività di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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