Cassazione Penale, Sentenza n. 28169/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura, tra l'altro, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) essendo l'imputato minorenne infradventenne (non ancora ventunenne) al tempo dei fatti, e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna; altresì si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (travisamento della prova) quanto alla qualificazione giuridica delle condotte (furto vs. rapina impropria/propria) e al trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il primo motivo è stato parzialmente accolto: i giudici hanno riqualificato i fatti in due reati distinti. La sottrazione dei due biglietti "gratta e vinci" è stata qualificata come furto (art. 624 c.p.) e dichiarata estinta ai sensi dell'art. 162‑ter c.p. per la pronta e integrale riparazione (versamento di euro 1.000,00 alla persona offesa). La sottrazione del telefono cellulare, avvenuta nel contesto di violenza di gruppo all'esterno del locale, è stata riqualificata in rapina propria (art. 628, commi 1 e 3 c.p.), con riconoscimento delle aggravanti della pluralità di persone e dell'uso di arma; tuttavia le doglianze sulla rilevanza dell'uso di arma non sono state ammesse in sede di ricorso. Per effetto della riqualificazione, la Corte ha annullato con rinvio (in parte) la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio: altra sezione della Corte d'appello dovrà riesaminare la congruità della pena, la possibile applicazione della diminuente per lieve entità, e la valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale (essendo l'imputato infradventunenne) e della non menzione della condanna.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla sospensione condizionale della pena per i minorenni infradventunenni: la Corte segnala che l'imputato, essendo non ancora ventunenne al tempo dei fatti, può verificare i presupposti per il beneficio e la questione va esaminata nel nuovo giudizio sulla pena.
Applicata per dichiarare estinto il reato di furto relativo ai biglietti "gratta e vinci" in ragione della tempestiva ed integrale azione riparatoria (remissione del danno) compiuta prima dell'ammissione al rito abbreviato.
Richiamato per la riqualificazione della sottrazione dei biglietti quale furto.
art. 628, commi 1 e 3 cod. pen.
Richiamato per la riqualificazione della sottrazione del telefono come rapina propria, con le aggravanti previste dal comma 3 (es. concorso di più persone, uso di arma).
Richiamato in ordine alla partecipazione di minore età (attenuante) riconosciuta in primo grado e già valutata nel complesso dal giudice di primo grado con prevalenza sulle aggravanti, motivo per cui le doglianze su alcune aggravanti sono ritenute prive di interesse.
Massime di principio
- Quando i fatti si svolgono in più fasi occorre accertare il nesso di strumentalità e consequenzialità tra la sottrazione e la violenza: se manca tale nesso, possono configurarsi reati distinti (es. furto e poi aggressione), non necessariamente rapina impropria.
- La rapina propria si configura anche se l'animus di impossessarsi della cosa si forma durante o dopo l'evento violento (dolo sopravvenuto/concomitante); non è necessario che la violenza sia finalizzata all'impossessamento fin dall'inizio.
- La restituzione o la riparazione integrale e tempestiva possono estinguere il reato ai sensi dell'art. 162‑ter c.p.; ciò rileva anche se l'azione riparatoria avviene prima dell'ammissione al rito abbreviato.
- La qualificazione giuridica della condotta (furto vs. rapina impropria/propria) dipende dalla sequenza fattuale e dal rapporto teleologico tra violenza e sottrazione: è necessario valutare fatti, tempi e finalità concreti.
- Le doglianze sulle circostanze aggravanti non dedotte in appello possono essere inammissibili o prive di interesse se le attenuanti già riconosciute hanno neutralizzato l'incidenza delle aggravanti sul calcolo della pena.
- La presenza di età infradventunenni o di altri presupposti per benefici (sospensione condizionale, non menzione) va valutata specificamente in sede di determinazione della pena; la riqualificazione del reato può influenzare tale valutazione e richiedere un nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
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