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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08443/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione una sentenza del GIP di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso era rivolto contro la decisione resa ex art. 444 c.p.p. e che i motivi non rientravano tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in particolare, la Corte evidenzia che non è più deducibile in cassazione il difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte qualifica inoltre il ricorso come generico e comunque proposto contro una sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, quindi non scrutinabile nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La norma, come modificata dalla legge n. 103/2017, limita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ed esclude la denunciabilità del difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto al quale opera la limitazione dei motivi di ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è più deducibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento dopo la riforma del 2017.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto, con decorrenza 3 agosto 2017, la nuova limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è oggi ammesso solo per vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura ulteriore è inammissibile.
  • Dopo la riforma del 2017, non è più proponibile il motivo di ricorso fondato sulla mancata motivazione del giudice circa l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento.
  • Il consenso prestato dall'imputato al patteggiamento assume rilievo decisivo e rende incompatibile, salvo i casi tassativamente previsti, un sindacato di legittimità sul merito della ricostruzione dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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