Cassazione Civile, Ordinanza n. 03990/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona poi deceduta nel corso del giudizio e proseguita dagli eredi contro un Comune, per i danni asseritamente subiti in seguito a un incidente avvenuto all’interno di un cimitero comunale, che la parte attrice riconduceva al cattivo stato di manutenzione dei luoghi. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non è entrata nell’esame di merito delle censure perché ha rilevato d’ufficio un vizio processuale pregiudiziale: il ricorso è risultato improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto non era stata depositata, nel termine perentorio, la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione. La Corte ha osservato che, pur risultando dalla documentazione che la sentenza era stata notificata via PEC, non era stato prodotto il messaggio PEC di notificazione né in forma telematica né in copia cartacea digitalizzata conforme; la sola produzione della sentenza e della relata di notificazione non bastava a dimostrare l’avvenuto invio e ricezione del messaggio, né la data di tali eventi, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza rispetto al termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nel termine previsto, della documentazione necessaria a comprovare la notificazione della sentenza impugnata via PEC. Ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione, nel termine perentorio, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.
Richiamato ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione e della prova di resistenza rispetto al termine breve.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve depositare nel termine perentorio la copia autentica della decisione impugnata munita della relata di notificazione, quando la sentenza risulti notificata, al fine di consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
- Se la notificazione della sentenza impugnata è avvenuta a mezzo PEC, non è sufficiente produrre soltanto la sentenza e la relata di notificazione: occorre anche il messaggio di posta elettronica certificata o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo invio e la ricezione del messaggio e la data di tali eventi.
- La sola documentazione che non attesti integralmente la notificazione via PEC non consente di superare la prova di resistenza relativa al termine breve di impugnazione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e legittima, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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