Cassazione Penale, Sentenza n. 11758/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del collegio del Tribunale di Vibo Valentia, sostenendo la loro incompatibilità per avere fatto parte del collegio che aveva deciso nel procedimento 'Nemea'. Denunciava che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto la causa di incompatibilità già conoscibile dal deposito della sentenza 'Nemea' o almeno dalla data in cui i magistrati avevano proposto astensione, imponendogli l'onere di provare la tempestività della ricusazione. Affermava di essere venuto a conoscenza dell'incompatibilità solo dopo il riconoscimento della stessa per altro imputato (Mancuso) e chiedeva che si prendesse atto che il vizio accertato per Mancuso fosse riscontrabile anche per lui.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la causa di incompatibilità fosse già nota e conoscibile prima dell'udienza in cui era stata accolta l'istanza di ricusazione del coimputato Mancuso; inoltre l'astensione dichiarata dai giudici costituiva elemento conoscibile e i termini per la ricusazione andavano calcolati a partire dalla comunicazione del rigetto della dichiarazione di astensione (rigetto comunicato in udienza l'8/09/2022). Per questi motivi la dichiarazione di ricusazione di Bonavota è stata considerata tardiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce i termini per proporre la ricusazione: al più tardi in sede di questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa si conosce in udienza, prima della chiusura dell'udienza. La Corte ha applicato questa norma ritenendo che la conoscenza della causa fosse antecedente alla dichiarazione del ricorrente e che il termine si dovesse computare dalla comunicazione del rigetto dell'astensione (udienza dell'8/09/2022).
Citato dal ricorrente ma non sviluppato nella motivazione: la Corte non ha fatto leva su detta norma per modificare il computo dei termini, limitandosi ad applicare l'art. 38 relativamente alla tempestività.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite dei motivi di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione, con conseguente verifica di ammissibilità procedurale.
Sez. U., n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, se il giudice si astiene ma la sua decisione negativa (rigetto dell'astensione) viene comunicata alle parti, i termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono da tale comunicazione, poiché prima può sorgere una legittima aspettativa della parte che il problema venga risolto mediante astensione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione va proposta tempestivamente: di regola entro le questioni preliminari; se la causa emerge dopo, entro 3 giorni dalla conoscenza; se in udienza, prima della chiusura dell'udienza.
- Se i giudici dichiarano astensione, la parte può attendere l'esito: i termini per la ricusazione decorrono, di norma, dalla comunicazione del rigetto dell'astensione, perché fino ad allora la parte può legittimamente attendersi che l'astensione risolva il problema.
- La conoscibilità oggettiva della causa di incompatibilità (es. partecipazione degli stessi giudici a un processo correlato) può far decorrere i termini anche se la parte non era formalmente parte in quel processo; è però necessario dimostrare quando effettivamente la parte è venuta a conoscenza o avrebbe potuto conoscenza con normale diligenza.
- La decisione favorevole di ricusazione/astensione per un coimputato può mettere in condizioni di conoscenza anche gli altri imputati: chi ritenga di essere coinvolto deve agire prontamente per non incorrere in tardività.
- Per tutelarsi in casi ambigui, è consigliabile chiedere formalmente alla corte chiarimenti o riservarsi di proporre ricusazione non appena la situazione emerga, oppure chiedere il rinvio per consentire alla parte di valutare e, se del caso, proporre tempestiva ricusazione.
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