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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41758/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione nella quantificazione delle spese di parte civile liquidate in euro 1.700 dopo l'applicazione del patteggiamento. Il motivo riguarda specificamente la mancata e inadeguata motivazione del giudice sulle singole voci riconducibili all'attività del patrono della parte civile e sulla congruità delle somme liquidate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione delle spese di parte civile: ha annullato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese (per mancata motivazione della somma di euro 1.700) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Il rinvio è stato disposto al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo esame sulla liquidazione delle spese. Le restanti statuizioni (compresa la condanna penale e la sospensione condizionale della pena) sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), che non esclude la possibilità di impugnare autonomamente la liquidazione delle spese di parte civile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione del motivo di ricorso; il ricorso è stato articolato nei limiti consentiti da questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che le limitazioni all'impugnabilità previste per il patteggiamento non operano rispetto alla statuizione sulla refusione delle spese di parte civile, che resta autonomamente impugnabile.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma applicata per stabilire il corretto criterio di rinvio: quando la liquidazione delle spese manca del tutto si rinvia al giudice penale a quo; se l'annullamento riguarda il diritto o il quantum, il rinvio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la determinazione delle spese di parte civile è autonoma rispetto all'accordo e può essere impugnata in Cassazione.
  • Il giudice che liquida le spese di parte civile deve motivare specificamente le singole voci e la congruità delle somme attribuite; l'assenza di motivazione determina l'annullamento limitato della liquidazione.
  • Se la Corte di cassazione annulla la liquidazione per mancata motivazione, il rinvio per nuovo esame può essere al giudice civile competente per valore in grado d'appello quando la contestazione riguarda il diritto alla liquidazione o il quantum; se manca del tutto la statuizione, il rinvio è al giudice penale a quo.
  • L'annullamento limitato alle spese non intacca automaticamente la validità del patteggiamento né le altre statuizioni penali, salvo diverse pronunce.
  • Le parti civili devono aspettarsi che, in sede di patteggiamento, la liquidazione delle spese sia verificata dal giudice anche in maniera indipendente e dettagliata rispetto all'accordo tra imputato e pubblico ministero.
  • Chi intende impugnare la liquidazione deve focalizzare il vizio sulla motivazione o sulla quantificazione per avere chance di accoglimento in Cassazione.

Testo integrale

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