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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12794/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Nuoro. Sebastiano Moledda propone due motivi: (1) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge e censura la ricostruzione fattuale del Tribunale sostenendo che la persona offesa non sarebbe attendibile; inoltre sostiene che l'espressione "te la faremo pagare a caro prezzo", essendo impersonale, non integrerebbe il reato di minaccia; (2) censura la conferma delle statuizioni civili (spese processuali) in favore della parte civile, ritenendo che la sua assoluzione - o comunque la decisione favorevole - avrebbe dovuto comportare la revoca di tali condanne. Marta Moledda deduce che, essendo stata assolta da tutte le imputazioni, non poteva rimanere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile e chiede la revoca di tale statuizione.

La decisione

Per Sebastiano Moledda il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ritiene che le doglianze attinenti alla valutazione della prova siano inammissibili in cassazione salvo i vizi di motivazione espressamente rilevanti; inoltre ritiene infondato il profilo sulla natura impersonale della frase "te la faremo pagare a caro prezzo", poiché la forma plurale indica la volontà dell'agente e la frase ha attitudine intimidatoria. Sebastiano è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori. Il ricorso di Marta Moledda è accolto: essendo stata assolta da tutte le imputazioni, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente alla conferma, operata dal Tribunale, della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, eliminando dunque quella statuizione nei confronti di Marta.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la lett. b) riguarda errori di interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; non sono deducibili in cassazione critiche che riguardano la valutazione della motivazione e della prova, salvo vizi della motivazione rilevanti ai fini del giudizio di cassazione.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Contro le sentenze di appello rese su impugnazione di sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi previsti dagli artt. 606, comma 1, lett. a), b) e c), limitando le possibilità di censura in cassazione per tali procedimenti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale sanzione a Sebastiano fissandola in euro 3.000,00.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato soccombente; la Corte ha disposto la rifusione delle spese in favore della parte civile per Sebastiano, essendo rimasto soccombente.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile trasformare critiche sulla valutazione della prova in vizio di diritto: molte doglianze sulla credibilità o persuasività delle prove sono inammissibili se non configurano vizi della motivazione rilevanti.
  • L'articolazione grammaticale di una minaccia (anche formulata alla prima persona plurale) può dimostrare che il male prospettato dipende dalla volontà dell'agente; non è necessario che la minaccia specifichi dettagli o soggetti in modo individuale, purché il contenuto sia idoneo a intimorire e il male prospettato sia ingiusto.
  • Se un appellante risulta integralmente vittorioso (assolto da tutte le imputazioni), le condanne alle spese processuali a suo carico devono essere revocate: il giudice d'appello deve espressamente pronunciarsi sulla revoca delle statuizioni civili del grado precedente quando l'esito lo impone.
  • La Cassazione può infliggere sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e condannare al pagamento delle spese chi propone ricorso inammissibile o soccombe, secondo le norme processuali applicabili.

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