Cassazione Penale, Sentenza n. 19086/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (27/09/2024) che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per ottenere la restituzione dei beni della KOI s.r.l. e ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme ritenute profitto del reato (importo complessivo fino a Euro 1.804.100,00), nell'ambito di un procedimento per traffico illecito di rifiuti. La ricorrente deduce: (i) vizio di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (art. 161, comma 4 c.p.p.); (ii) illegittima estensione del sequestro alla sua persona per l'intero importo contestato, nonostante il profitto concretamente attribuibile alla stessa fosse esiguo (circa Euro 9.500) e fossero disponibili elementi patrimoniali predominanti riconducibili a società e ad altri indagati; (iii) mancata indagine preventiva sulla capienza delle società che detenevano la maggior parte del profitto; (iv) carenza motivazionale sul periculum in mora; (v) questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina del termine per la trasmissione degli atti nel riesame dei provvedimenti reali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure relative alla notifica (ritenendo valida la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., dato che la ricorrente era stata contattata telefonicamente e le era stata inviata una PEC) e ha dichiarato infondata la questione costituzionale relativa alla diversa disciplina tra misure reali e personali. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'eccessiva estensione del sequestro: ha rilevato che la misura, così applicata nei confronti della POLIDORI per l'intero profitto del reato, contrasta con il principio affermato dalle Sezioni Unite (Massini, Sez. U, n. 13873/2024) secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito; solo se non è possibile individuare la quota si applica la ripartizione paritaria. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione effettuata mediante consegna al difensore o con modalità diverse è valida se idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la Corte ha ritenuto valida la notifica in presenza di contatto telefonico e invio PEC, richiamando la giurisprudenza che qualifica tale nullità come 'intermedia' assoggettata a specifiche regole di deducibilità e sanatorie.
Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019 (Poliku)
"Fa notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen."
Principio applicato per valutare la validità della notifica effettuata con modalità non tradizionali purché assicurino la conoscenza effettiva dell'atto.
Sez. U, n. 13873 del 26/09/2024 (Massini)
"in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali."
La confisca e il sequestro finalizzato alla confisca non possono essere automatica o totale nei confronti di ciascun concorrente; occorre individuare la quota di profitto concretamente conseguita dal singolo, con prova nel contraddittorio; solo in mancanza di tale individuazione è ammessa la ripartizione paritaria.
Sez. 3, n. 35000 del 29/05/2024 (Lazzarin) e Sez. 4, n. 26296 del 15/05/2024 (Marinucci) e Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso)
Giurisprudenza richiamata per respingere la questione di legittimità costituzionale relativa alla diversa disciplina del procedimento di riesame per misure reali rispetto a quelle personali, affermando la ragionevolezza della differenziazione in vista della diversa rilevanza dei beni tutelati.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza al nuovo esame: la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato la causa al Tribunale adito per nuovo esame ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- In ipotesi di concorso di persone in un reato, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) nei confronti di un singolo concorrente deve limitarsi a quanto concretamente conseguito da quel concorrente; è necessario accertare la quota nel contraddittorio; solo se la quota non è identificabile si può ricorrere alla ripartizione paritaria.
- Prima di estendere il sequestro patrimoniale alla persona fisica di un concorrente, il giudice deve valutare la possibilità di eseguire il sequestro diretto presso le società o altri soggetti che detengono la maggior parte del profitto, e motivare adeguatamente l'impossibilità di tale alternativa.
- Le notifiche effettuate con modalità diverse da quelle ordinarie (es. consegna al difensore, contatto telefonico, invio PEC) sono valide se assicurano la conoscenza effettiva dell'atto; la nullità, se sussiste, è di tipo 'intermedio' e soggetta a regole di deducibilità e sanatorie.
- Le censure generiche sulla carenza motivazionale del periculum in mora difficilmente riescono se la motivazione del G.I.P. fa riferimento ad esigenze cautelari documentate; però la motivazione deve essere specifica con riferimento al soggetto nei cui confronti è stata adottata la misura.
- Le questioni di legittimità costituzionale sulla diversa disciplina tra misure reali e personali nei procedimenti di riesame sono, secondo la consolidata giurisprudenza, difficilmente fondate, dato che la differenza di regime è ritenuta ragionevole alla luce dei diversi valori in gioco.
- In caso di sequestro contestato, è strategico per la difesa chiedere l'individuazione in contraddittorio del profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente e produrre ogni elemento che dimostri la prevalenza del patrimonio societario rispetto a quello personale.
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