Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, amministratore unico della società dal 5 marzo 2013 sino al fallimento dichiarato con sentenza del 7 ottobre 2015, ricorre contro la decisione della Corte d’appello di Venezia, che aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dichiarando prescritto il reato di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto e rideterminando la pena per la residua bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo: sostiene che la documentazione non sarebbe stata sottratta, ma si trovava presso il professionista incaricato della contabilità, e che l’omissione limitata a circa due anni e mezzo non integrerebbe il reato. Con il secondo motivo contesta l’accertamento del dolo, sostenendo che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non dimostrerebbero l’elemento soggettivo e che non sarebbero state individuate le scritture la cui omissione avrebbe integrato il dolo specifico. Con il terzo motivo lamenta che non sia stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è infondato: oltre a essere generico quanto al vizio di motivazione e a confrontarsi con una doppia conforme, non scalfisce l’accertamento secondo cui la documentazione sociale era stata rinvenuta solo in parte, quella successiva al 2012 era mancante o inidonea e le lacune impedivano di ricostruire l’attività e il patrimonio della società durante l’amministrazione dell’imputato. Il secondo motivo è infondato: la sentenza d’appello ha motivato il dolo specifico valorizzando la cosciente omissione e sottrazione delle scritture, la consegna al curatore di documenti solo parziali, il ritiro della contabilità poco prima del fallimento, la mancata collaborazione e la giustificazione dell’inattività smentita da compravendite immobiliari del 2013 e 2014; tali circostanze consentivano di inferire la finalità di occultare la reale entità del dissesto e i movimenti delle somme incassate. Il terzo motivo è manifestamente infondato: l’omessa motivazione del primo giudice sul diniego delle attenuanti generiche non determina nullità della sentenza, poiché il giudice d’appello può integrare la motivazione nell’esercizio dei propri poteri di piena cognizione; la Corte territoriale aveva inoltre motivato il diniego senza che ciò fosse specificamente censurato. La condanna per bancarotta fraudolenta documentale resta ferma; il distinto reato di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto era già stato dichiarato prescritto in appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Al di là della genericità della deduzione afferente al vizio della motivazione, non specificamente individuato nella sua natura, in tal modo rimettendo al giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso che deduce un vizio di motivazione deve individuarne specificamente la natura; non può demandare alla Corte di cassazione la selezione del vizio genericamente prospettato.
Posto che, quindi, che anche l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale.
L’omessa tenuta della contabilità integra bancarotta fraudolenta documentale quando sia accertata la finalità di pregiudicare i creditori; in mancanza di tale elemento soggettivo, la condotta materialmente analoga ricade nella bancarotta semplice documentale.
Questa Corte ha da tempo chiarito che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
La mancanza assoluta di motivazione non comporta, di per sé, la nullità della sentenza di primo grado con regressione del procedimento: il giudice d’appello può redigere anche integralmente la motivazione mancante nell’esercizio dei propri poteri di cognizione e valutazione.
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Posto che, quindi, che anche l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale.
La decisione distingue la bancarotta documentale fraudolenta dalla corrispondente ipotesi semplice in base alla finalità fraudolenta dell’omissione. Il testo non indica espressamente il comma della disposizione.
Massime di principio
- L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale quando sia sorretta dalla finalità di recare pregiudizio ai creditori, anche rendendo impossibile o più difficile ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell’impresa; in assenza di tale finalità, la condotta può ricadere nella bancarotta semplice documentale.
- Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto, con ragionamento inferenziale motivato, da una pluralità convergente di circostanze, quali la selezione e la consegna solo parziale delle scritture, il ritiro della documentazione prima del fallimento, la mancata collaborazione con la curatela e l’incompatibilità delle giustificazioni dell’amministratore con l’attività effettivamente svolta.
- La parziale disponibilità di documenti contabili non esclude il reato quando le lacune siano tali da impedire una ricostruzione attendibile dell’attività e del patrimonio sociale nel periodo rilevante.
- La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra, in quanto tale, tra le nullità che impongono al giudice d’appello di annullare la sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice; il giudice d’appello può integrare o redigere la motivazione nell’esercizio dei poteri di piena cognizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia un vizio di motivazione deve specificare in modo puntuale il vizio dedotto, senza rimettere alla Corte la scelta tra possibili censure formulate genericamente.
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