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Ordinanza

Ordinanza n. 494/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inattività del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una precedente sentenza di ottemperanza relativa al pagamento di somme dovute in forza di un decreto monitorio della Corte d’Appello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente, dopo avere ottenuto una sentenza di ottemperanza che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire il giudicato formatosi su un decreto camerale monitorio della Corte d’Appello e aveva nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, ha proposto un reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. A seguito dell’inattività del primo Commissario, il Tribunale ne aveva disposto la sostituzione con un nuovo Commissario ad acta. Poiché permanevano sia l’inottemperanza del Ministero sia l’inattività del nuovo Commissario, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ordinasse nuovamente al Commissario nominato da ultimo di svolgere l’attività necessaria a dare immediata ed effettiva esecuzione al giudicato. Il Ministero non ha indicato ragioni giustificative dell’inattività contestata e ha prospettato, soltanto gradatamente, la nomina di un diverso Commissario ad acta in sostituzione di quello inadempiente.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il reclamo e ha ordinato nuovamente al Commissario ad acta già nominato da ultimo di dare integrale ed effettiva esecuzione al comando contenuto nella precedente sentenza di ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La richiesta del Ministero di procedere alla nomina di un diverso Commissario ad acta non è stata accolta, in ragione delle vigenti disposizioni di legge. Il giudice ha valorizzato l’assenza di qualsiasi indicazione dell’Amministrazione sulle ragioni dell’inattività e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo al giudice dell’ottemperanza contro l’inottemperanza o l’inesecuzione degli atti posti in essere nell’ambito dell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha consentito di chiedere un nuovo ordine al Commissario ad acta rimasto inattivo.

Massime di principio

  • In presenza dell’inattività del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza di ottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinargli nuovamente di svolgere l’attività necessaria a dare integrale ed effettiva esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento.
  • L’Amministrazione che intenda giustificare l’inattività propria o del Commissario ad acta deve indicare le ragioni concrete dell’inerzia; in mancanza, il reclamo fondato sulla persistente inesecuzione del giudicato merita accoglimento.
  • La richiesta di sostituire il Commissario ad acta inadempiente non può essere accolta se non sussistono i presupposti previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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