Cassazione Penale, Sentenza n. 15630/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Omissione del versamento della cauzione prevista in sede di prevenzione, pari a euro 5.000, entro il termine fissato (11 ottobre 2021), contestata ai sensi dell'art. 76 comma 4 del d.lgs. n.159/2011. L'imputato ha prodotto documentazione (Mod. Unico 2021 con reddito dichiarato di euro 4.000) per dimostrare lo stato di indigenza; i giudici di merito hanno ritenuto invece non provata l'impossibilità di adempiere e hanno inferito l'esistenza di provviste illecite basandosi sulle pregresse condanne per reati in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che la documentazione prodotta dimostrava una condizione di indigenza tale da rendere inesigibile il versamento della cauzione. Ha precisato che l'appartenenza a una misura di prevenzione e i reati pregresse non consentono di per sé di presumere la produzione di redditi illeciti in epoca successiva alla misura. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l'omesso versamento dovuto a mancanza di disponibilità economica è condotta non rimproverabile, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 76, comma 4
L'obbligo di versamento della cauzione è valutato alla luce dell'esigibilità: se l'interessato manca di disponibilità economica l'elemento psicologico del reato è assente e la condotta risulta non rimproverabile.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019 (Romeo)
Principio secondo cui l'omesso deposito della cauzione non è penalmente rilevante quando dipenda da effettiva mancanza di disponibilità economica; in tali casi manca la colpevolezza richiesta dalla norma.
Massime di principio
- La prova documentale dello stato di indigenza (es. dichiarazioni dei redditi, documenti bancari) può rendere inesigibile il versamento della cauzione; in tal caso l'omesso pagamento non integra il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011.
- La semplice impugnazione per una misura di prevenzione o la presenza di precedenti penali non consente automaticamente di presumere l'esistenza di redditi illeciti successivi alla misura: occorrono elementi probatori specifici e attuali.
- Spetta al pubblico ministero fornire prove concrete e attuali sulla disponibilità di mezzi (comportamenti o flussi finanziari recenti) per superare la documentazione che attesta l'indigenza.
- Se l'adempimento è oggettivamente non esigibile per mancanza di mezzi, la condotta è non rimproverabile e deve essere esclusa la responsabilità penale; i giudici devono motivare adeguatamente qualora ritengano diversa la situazione economica.
- Nelle valutazioni sul carattere "esigibile" del versamento la temporalità è rilevante: redditi o reati lontani nel tempo non sono elementi idonei da soli a dimostrare capacità economica attuale.
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