Cassazione Penale, Sentenza n. 23552/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha rideterminato la pena per continuazione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, pur individuato correttamente il reato più grave (estorsione aggravata, pena principale di 5 anni e 6 mesi e 575 euro di multa), la Corte d'appello avrebbe applicato aumenti per i reati residui (bancarotta fraudolenta e partecipazione ad associazione a delinquere con bancarotte) sproporzionati rispetto alle cornici edittali e alle concrete pene già inflitte nelle fasi di cognizione, tenendo inoltre conto in modo errato delle riduzioni derivanti dalla scelta del rito
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato correttamente gli aumenti per continuazione: sulla pena base di 5 anni e 6 mesi e 575 euro (estorsione aggravata) ha aggiunto 2 anni e 6 mesi e 150 euro per due fattispecie di bancarotta fraudolenta (che in cognizione avevano determinato complessivi 5 anni e 6 mesi) e 1 anno e 6 mesi e 160 euro per un'ipotesi associativa con due bancarotte (che in cognizione avevano dato complessivi 3 anni e 2 mesi, ridotti da 4 anni e 9 mesi per patteggiamento). La Corte di legittimità ha ritenuto gli incrementi proporzionati rispetto alle pene applicate in cognizione (incrementi circa pari alla metà) e ai diversi effetti del rito, evidenziando che le valutazioni del giudice dell'esecuzione rientrano nel suo apprezzamento discrezionale e non mostrano contraddittorietà o manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena in presenza di continuazione; la Corte ha interpretato la norma come consentente l'applicazione di aumenti descrivibili e confrontabili con le pene irrogate in cognizione, valutando congruità e proporzionalità entro il margine di discrezionalità del giudice dell'esecuzione
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per addebitare le spese a Napoli
codice penale - bancarotta fraudolenta (riferimento alla cornice edittale)
punita con la reclusione da tre a dieci anni
La maggiore edittalità della bancarotta fraudolenta è stata considerata indice di maggiore gravità astratta rispetto ad altre fattispecie, giustificando in parte la misura degli incrementi per continuazione
codice penale - associazione a delinquere (riferimento alla cornice edittale)
sanzione con minimo identico ma massimo inferiore rispetto alla bancarotta fraudolenta (citazione testuale dell'ordinanza)
La Corte ha confrontato i massimi edittali per valutare il coefficiente di gravità astratta delle condotte e ha ritenuto coerente l'operazione del giudice dell'esecuzione anche alla luce di tale confronto
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumenti per continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha un margine di discrezionalità: le scelte sono valide purché rispettino criteri di congruità logica e proporzionalità rispetto alle pene inflitte in fase di cognizione
- Nella determinazione degli aumenti vanno considerati non solo i soli massimi edittali, ma le pene effettivamente applicate nei giudizi di cognizione e le riduzioni derivanti dalla scelta del rito (es. patteggiamento)
- Incrementi che risultino in misura ragionevole (ad es. proporzionali alle pene di cognizione, anche vicino alla metà di quelle pene complessive) possono essere ritenuti legittimi se motivati e non manifestamente illogici
- Chi impugna deve indicare concretamente dove la motivazione del giudice dell'esecuzione sarebbe contraddittoria o illogica: mere affermazioni generiche di sproporzione sono insufficienti per ottenere accoglimento
- La comparazione tra gravità astratta (cornici edittali) e gravità concreta (pena inflitta in cognizione, elementi del fatto, scelta del rito) è centrale per la valutazione della proporzionalità degli aumenti
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