Cassazione Civile, Ordinanza n. 17844/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU 2006 relativo ad aree RFI detenute in locazione all'interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento e utilizzate come terminal e per la movimentazione dei container, area situata al confine tra i Comuni di Segrate e Pioltello. La commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello del concessionario, aveva ritenuto legittimo l'accertamento, escludendo solo la superficie di 5.742 mq perché ricompresa nel territorio del Comune di Pioltello. Contro tale decisione la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con otto motivi; il concessionario aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della decisione, la ricorrente principale ha depositato istanza di rinuncia al ricorso per effetto di conciliazione con la concessionaria, cui quest'ultima ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, seguita dall'adesione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, affermando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nella rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate integralmente se così dispone la Corte sulla base della definizione concordata della controversia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17723/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17729/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_civile · 1 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17731/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →