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Ordinanza

Ordinanza n. 561/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila in relazione ad istanza del 29 ottobre 2009 intesa ad ottenere l’attribuzione al proprio fondo di nuova destinazione urbanistica.

Giustizia amministrativa201000075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza che aveva imposto la definizione del procedimento di nuova destinazione urbanistica, con successiva attività del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio di ottemperanza trae origine da una precedente sentenza di accoglimento del ricorso contro il silenzio serbato dal Comune su un'istanza volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica del fondo del ricorrente. Dopo la nomina del commissario ad acta e successive proroghe del termine, il commissario ha depositato la relazione conclusiva, attestando di avere eseguito l'incarico mediante la ritipizzazione urbanistica dei suoli, già gravati da vincoli decaduti, e la definizione del procedimento con l'approvazione di una variante speciale. Il commissario ha chiesto la liquidazione del compenso e nessuna parte ha formulato rilievi sul suo operato.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto espletamento dell'incarico commissariale e ha liquidato al commissario ad acta il compenso complessivo di euro 2.723,43. L'importo comprende euro 2.554,32 per l'attività svolta, inclusa la maggiorazione per l'incarico complesso, ed euro 169,11 a titolo di rimborso spese forfettario. Il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio a vacazioni, considerata la natura dell'attività svolta, consistente nella ritipizzazione urbanistica e nella puntuale scansione del relativo procedimento. Ha giudicato congrua la somma in relazione all'importanza e al pregio della prestazione e al valore della controversia. Il compenso è stato posto a carico del Comune, quale amministrazione soccombente cui era imputabile il giudizio che aveva determinato la nomina del commissario, al netto di eventuali imposte e voci contributive.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La controversia è stata trattata come giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale precedentemente formatosi.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta è qualificato come organo ausiliario del giudice amministrativo.

  • art. 57 d.P.R. 115/2002

    La disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato è estesa al commissario ad acta.

  • art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002

    Per le attività di consulenza tecnica contabile, il compenso è determinato secondo un criterio percentuale per scaglioni, commisurato al valore del bene o della controversia; il criterio temporale a vacazioni ha natura residuale, ma è stato ritenuto utilizzabile nel caso concreto.

  • art. 10 l.r. Abruzzo 18/1983

    Norma regionale richiamata quale base della variante speciale approvata nell'ambito dell'attività commissariale.

  • art. 43 l.r. Abruzzo 11/1999

    Ulteriore disposizione regionale richiamata per la definizione del procedimento di variante speciale.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo di ottemperanza è un organo ausiliario del giudice amministrativo e, ai fini della determinazione del compenso, è assoggettato alla disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato, in via principale, secondo i criteri stabiliti dalle tabelle applicabili, rapportati al valore del bene o della controversia; il criterio basato sul tempo necessario allo svolgimento dell'incarico può essere utilizzato in via residuale quando non sia possibile applicare una specifica previsione tariffaria.
  • La liquidazione del compenso del commissario ad acta può essere effettuata secondo il criterio a vacazioni quando l'attività commissariale, per la sua natura e concreta articolazione, non sia adeguatamente riconducibile a una specifica prestazione tariffata e richieda una complessa sequenza procedimentale finalizzata all'esercizio sostitutivo del potere amministrativo.
  • Il compenso del commissario ad acta, determinato in relazione all'importanza, al pregio e alla complessità della prestazione nonché al valore della controversia, è posto a carico dell'amministrazione soccombente cui sia imputabile il giudizio che ha reso necessaria la nomina commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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