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Ordinanza

Ordinanza n. 1765/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell’ATS dalla procedura comparativa per l’affidamento biennale del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118, con opzione di rinnovo annuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’ATS impugna la propria esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario 118 relativo alle postazioni di Vallo della Lucania 1 e 2, Gioi Cilento, Omignano e Vallo della Lucania-Ascea, con potenziamento estivo. L’esclusione è stata disposta dopo il riscontro di irregolarità fiscali, preesistenti alla procedura, a carico di una mandante e dopo che la stazione appaltante aveva comunicato tali accertamenti alla mandataria. La ricorrente contesta la legittimità dell’estromissione dell’intero ATS e sostiene che l’art. 97 d.lgs. 36/2023, se interpretato nel senso di presumere in modo assoluto la conoscenza della causa escludente tra i componenti del raggruppamento e di subordinare l’estromissione o sostituzione della mandante alla comunicazione della causa già con l’offerta e all’adozione delle misure prima della segnalazione della stazione appaltante, contrasti con gli artt. 57 della direttiva 2014/24/UE e 80 della direttiva 2014/25/UE e con il principio di proporzionalità. Ha quindi chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia nella causa C-268/25, già investita di questioni pregiudiziali analoghe.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-268/25. Ha rilevato che la risposta ai quesiti pregiudiziali, relativi alla compatibilità con il diritto UE delle condizioni temporali e della presunzione di conoscenza previste dall’art. 97 d.lgs. 36/2023 per l’estromissione o sostituzione di una mandante con irregolarità fiscali, incide direttamente e in modo determinante sulla decisione del ricorso. La sospensione impropria evita la rimessione alla Corte di una questione già pendente e risponde a esigenze di economia processuale e ragionevole durata. Dopo la decisione europea, il giudizio dovrà essere riassunto con istanza di fissazione d’udienza della parte più diligente entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Ogni statuizione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione delle predette questioni pregiudiziali;

    La sospensione del processo è disposta quando la questione pregiudiziale pendente in altro giudizio incide direttamente e in modo determinante sulla decisione della controversia.

  • art. 295 c.p.c.

    sussistono, pertanto, tutti i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione delle predette questioni pregiudiziali;

    La sospensione necessaria opera, nel caso considerato, in attesa della definizione della questione pregiudiziale europea la cui soluzione è determinante per il giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    a seguito della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle questioni poste con la richiamata ordinanza di rimessione, il presente giudizio dovrà essere proseguito ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di istanza di fissazione d’udienza a cura della parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della Corte;

    Dopo la decisione della Corte di giustizia, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede un’istanza di fissazione d’udienza della parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della decisione nella GUUE.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo quando una questione pregiudiziale europea già sottoposta alla Corte di giustizia in un altro giudizio è identica o comunque direttamente e determinatamente rilevante per la decisione della controversia, evitando una nuova rimessione e favorendo economia processuale e ragionevole durata.
  • Dopo la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio sospeso deve essere proseguito mediante istanza di fissazione d’udienza presentata dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneSanzioni amministrative pecuniarie
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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