Cassazione Penale, Sentenza n. 34754/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto a dichiarare la cessazione di efficacia della custodia cautelare per intervenuto decorso dei termini. Contestava il computo del termine di durata massima della custodia cautelare sostenendo che, tra il 30 gennaio e il 15 luglio 2022, era già stato ristretto "sine titulo" in esecuzione di un titolo esecutivo che prevedeva fine pena il 4 dicembre 2021, sicché la tardiva emissione del titolo custodiale relativo all'omicidio non poteva giustificare un'ulteriore compressione della libertà personale; chiedeva quindi la retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare o il riconoscimento che parte della detenzione fosse ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto incontroverso che la sentenza di appello del 4 dicembre 2023 è intervenuta entro il termine massimo di un anno e sei mesi decorrente dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia (eseguita il 15 luglio 2022), per cui l'art. 303, comma 1, lett. c), n. 3) c.p.p. è stato rispettato. Ha inoltre escluso che possa farsi iniziare quel termine dalla pronuncia di primo grado o che gli istituti dell'esecuzione della pena e della custodia cautelare possano essere sovrapposti o retrodatati; la censura del ricorrente, oltre a risultare priva di adeguata prova documentale, confonde istituti distinti. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'appello al Tribunale del riesame; qui il ricorso originario era un appello avverso provvedimento cautelare, ma la Cassazione non entra nel merito perché la questione è manifestamente infondata.
art. 303, comma 1, lett. c), n. 3), cod. proc. pen.
termine massimo un anno e sei mesi
Il termine massimo per la custodia cautelare nella fase di appello decorre dall'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare e, se la sentenza intervenuta entro questo termine pone fine alla misura, non si configura la cessazione dovuta al decorso dei termini; la Corte ha ritenuto rispettato tale limite.
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
La sospensione del termine di cui all'art. 303, quando prevista, opera per l'intera durata del giudizio di appello e non solo per i giorni di udienza; la Cassazione ha respinto l'interpretazione restrittiva prospettata dal ricorrente.
In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, si applica l'onere delle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha posto a carico del ricorrente euro 3.000,00.
Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento utilizzato per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non ha evitato la dichiarazione di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
Massime di principio
- Il termine massimo per la custodia cautelare nella fase di appello decorre dall'esecuzione del provvedimento cautelare e non dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
- Non è ammessa la retrodatazione automatica degli effetti di un'ordinanza cautelare sulla base di detenzioni anteriori riconducibili a titoli distinti: esecuzione della pena irrevocabile ed esecuzione della misura cautelare sono istituti autonomi.
- La sospensione del termine ex art. 304, comma 2, c.p.p. opera per l'intera durata del giudizio di appello e non limitatamente ai giorni di udienza.
- Le doglianze di fatto che invitano a ricalcolare periodi di detenzione richiedono adeguata prova documentale; la mancata produzione di riscontri affievolisce la rilevanza della censura.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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